Cassazione Penale, Sentenza n. 7758/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che confermava la condanna, in rito abbreviato, per i reati di furto aggravato, lesioni e minacce. Nel ricorso si lamentano l'assenza di motivazione della sentenza, la mancata qualificazione del reato di furto come tentativo e la violazione dell'art. 612 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinunzia perché in data 15/04/2021 è pervenuta in cancelleria, tramite PEC, una rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore procuratore speciale della ricorrente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio che, se validamente manifestato personalmente o per mezzo di procuratore speciale e depositato in cancelleria, rende inammissibile l'impugnazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 13/12/2021.
Norme richiamate
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12‑ter
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Citato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale: norma di natura procedurale che ha consentito la presentazione di conclusioni scritte nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione durante il periodo emergenziale
L'articolo è richiamato nel motivo di impugnazione (contestata violazione), ma la Corte non è entrata nel merito della questione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinunzia
giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sent. n. 5378 del 05/12/2014 (dep. 05/02/2015)
Sent. N. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015
Richiamata per il principio che la rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio che determina l'inammissibilità dell'impugnazione una volta pervenuto in cancelleria
Sez. Un. n. 18 del 05/10/1994
Sez. Un. N.18 del 5/10/1994
Richiamata per il principio che la rinuncia richiede manifestazione inequivocabile della volontà dell'interessato, espressa personalmente o tramite procuratore speciale
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se validamente manifestata e depositata in cancelleria, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito.
- La rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio: per essere efficace deve esprimere in modo inequivocabile la volontà del difensore, che può agire anche come procuratore speciale previa apposita procura.
- La trasmissione tramite PEC e il deposito in cancelleria costituiscono modalità valide per la rendicontazione della rinuncia.
- Quando è intervenuta una rinuncia valida, la parte rinunciante può essere condannata al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione (es. versamento alla cassa delle ammende), come nella vicenda in esame.
- Se si intende ottenere un esame di merito, è essenziale non autorizzare o non delegare la rinuncia; il consenso informato e documentabile della persona interessata è cruciale prima della sottoscrizione di una rinuncia da parte del difensore.
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