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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23051/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla irrilevanza del motivo relativo alla prescrizione, poiché l'affermazione di responsabilità era già irrevocabile, e sulla genericità del motivo relativo alla pena, non adeguatamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata proveniva dal giudizio di rinvio e confermava la condanna per un reato edilizio-urbanistico. Le ricorrenti deducevano, da un lato, la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; dall'altro, contestavano la rideterminazione della pena. La Corte rileva che, con la precedente sentenza di annullamento, l'affermazione di responsabilità era già stata resa irrevocabile quanto al reato contestato, sicché la censura sulla prescrizione era incompatibile con il giudicato formatosi sulla responsabilità. Quanto al trattamento sanzionatorio, la doglianza è ritenuta generica perché non si confronta con la motivazione della sentenza di rinvio.

Norme richiamate

  • artt. 633-639-bis c.p.

    indicano il reato per cui si procede, già oggetto di condanna in sede di rinvio; dal testo emerge solo il richiamo alla fattispecie incriminatrice, senza ulteriori specificazioni sulla qualificazione giuridica concreta.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità successivo ad annullamento con rinvio, non è scrutinabile la doglianza con cui si invochi l'estinzione del reato per prescrizione quando l'affermazione di responsabilità sia già stata resa irrevocabile dalla precedente decisione di cassazione.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando sia formulato in modo generico e non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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