Sentenza n. 1298/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo del porto d’armi per difesa personale presentata il 31 marzo 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sulla domanda di rinnovo del porto d’armi per difesa personale. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, in relazione al d.P.C.M. n. 58/2013, All. 1. Dopo la presentazione dell’istanza, l’Amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda in data 31 luglio 2025; il ricorrente aveva presentato osservazioni nel termine prescritto, ma non risultava adottato alcun provvedimento conclusivo al momento della proposizione del ricorso.
La decisione
Nel corso della discussione orale, l’Amministrazione ha dichiarato di avere adottato un provvedimento negativo conclusivo del procedimento relativo alla domanda di rinnovo del porto d’armi e lo ha prodotto in giudizio. L’adozione del provvedimento è stata confermata anche dal ricorrente. Poiché il procedimento si è concluso con un provvedimento espresso, è venuto meno l’interesse alla decisione sull’azione contro il silenzio-inadempimento. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, proposta dal ricorrente per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
È stato invocato dal ricorrente con riferimento all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei termini e della conclusione del procedimento amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato dal TAR per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a causa del sopravvenuto difetto di interesse, determinato dall’adozione del provvedimento espresso conclusivo.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso conclusivo del procedimento, anche se il provvedimento è negativo.
- La produzione in giudizio del provvedimento conclusivo e la conferma della sua adozione da parte del ricorrente consentono al giudice di dichiarare improcedibile l’azione contro il silenzio, senza esaminare nel merito la legittimità del provvedimento sopravvenuto.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso non determina automaticamente l’accoglimento della domanda avverso il silenzio, ma fa venir meno l’interesse alla pronuncia richiesta con tale azione.
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