Cassazione Civile, Sentenza n. 15318/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla costruzione di un balcone con sporto e all'infissione di travi di sostegno nel muro di proprietà dell'attrice in un edificio condominiale; l'attrice aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità per inosservanza delle distanze legali, la demolizione/riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. In appello era stata accertata l'illegittimità dell'opera e ordinata la demolizione nei limiti indicati dalla CTU; il convenuto (oggi ricorrente) ha proposto ricorso in Cassazione censurando, tra l'altro, pronunce oltre le domande (extra/ultra petita), l'ammissione in appello di questioni non dedotte in primo grado, valutazione delle prove e interpretazione dell'art.1102 c.c. e delle norme sulle distanze, nonché l'applicabilità dell'eccezione per confinare con pubblica via
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dedotti. Ha confermato che il giudice di merito può verificare e pronunciare, anche d'ufficio, sulle violazioni relative alle distanze e sulle conseguenze applicabili (iura novit curia), che l'art.1102 c.c. non deroga alle norme sulle distanze tra costruzioni nel contesto condominiale e che nel caso concreto risultava accertata l'illegittimità del balcone per violazione delle distanze e per superamento dei limiti d'uso delle parti comuni. Ha inoltre dichiarato inammissibili censure che tentavano un riesame dei fatti e delle prove consentito solo al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'eventuale versamento integrativo del contributo unificato a norma del DPR 115/2002
Norme richiamate
Richiamato rispetto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ricordato che, di fronte a una domanda ampia volta al ristoro ripristinatorio per violazione delle distanze, il giudice deve comunque verificare tutte le violazioni applicabili anche d'ufficio
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha precisato che il controllo deve essere compatibile con il potere del giudice di applicare le norme pertinenti d'ufficio (iura novit curia) e che la pronuncia su profili correlati non costituisce necessariamente extra petita
Riferimento in relazione all'inammissibilità delle nuove domande in appello: la Corte ha ritenuto che le questioni connesse e ragionevolmente ricomprese nella domanda originaria possono essere esaminate dal giudice di merito
Collegato alle regole istruttorie e all'apprezzamento delle prove in sede di merito; la Corte ha riaffermato il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie
Richiamato come norma procedurale nell'ambito delle censure sull'istruzione probatoria; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che chiedevano un diverso apprezzamento dei fatti
Norma sull'uso delle parti comuni: la Corte ha interpretato che l'art.1102 non consente di derogare alle norme sulle distanze tra costruzioni; l'uso delle parti comuni non può eccedere i limiti tali da ledere i diritti degli altri condomini
Norma sulle distanze tra costruzioni: la Corte ha confermato che le regole sulle distanze si applicano anche tra unità immobiliari di uno stesso edificio condominiale e non sono automaticamente escluse quando le proprietà confinano con strada pubblica, se sussistono ulteriori profili di illegittimità
Richiamata in riferimento all'applicabilità delle distanze e delle limitazioni nelle costruzioni; la Corte ha ritenuto che le norme codicistiche sulle distanze trovano applicazione anche nel contesto condominiale
Limiti del sindacato in Cassazione: la Corte ha richiamato che l'impugnazione fondata su diversa valutazione delle prove è inammissibile salvo motivazione che renda la decisione illogica o priva di ragioni
D.P.R. 115/2002 art. 13, co. 1-quater e art. 1-bis
Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso, se dovuto
Massime di principio
- Se la domanda giudiziale è formulata in termini ampi volti al ripristino per violazione delle distanze, il giudice di merito può verificare e pronunciare anche su profili connessi non espressamente invocati, applicando le norme pertinenti d'ufficio (iura novit curia)
- L'art.1102 c.c. (uso delle parti comuni) non autorizza automaticamente a derogare alle norme sulle distanze tra costruzioni; l'esercizio del diritto sulle parti comuni non può superare i limiti che ledono diritti degli altri condomini
- Nel caso di edifici condominiali le norme sulle distanze tra costruzioni (art.905 e 907 c.c.) sono applicabili nei rapporti fra unità immobiliari e non sono esclusi semplicemente perché le proprietà confinano con strada pubblica, quando sussistono profili ulteriori di illegittimità
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è molto limitato: non è consentito chiedere il riesame dei fatti se non in presenza di motivazione che dimostri manifesta illogicità o insufficienza della motivazione del giudice di merito
- Le decisioni di merito possono fondarsi su CTU, fotografie e altre prove tecniche; la mancata richiesta di nuova CTU in appello non è automaticamente vizio se il giudice motiva il proprio convincimento sulle prove disponibili
- Le spese e gli oneri processuali seguono la soccombenza; in Cassazione il ricorrente perdente può essere condannato anche al pagamento del contributo unificato integrativo previsto dalla normativa sui diritti di cancelleria
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