Cassazione Civile, Sentenza n. 15369/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che li aveva ritenuti responsabili, in solido, dei danni da infiltrazioni del tetto ai sensi dell'art. 1669 c.c. Le questioni principali riguardano: 1) la prescrizione dell'azione (seva applicarsi il termine annuale ex art. 1669 c.c. o se, per effetto di un presunto riconoscimento dei vizi e dell'impegno a ripararli da parte dell'appaltatore, sia sorto un nuovo obbligo soggetto alla prescrizione ordinaria decennale); 2) la mancata ammissione o esame di mezzi istruttori (in particolare CTU e documentazione attestante interventi successivi sul tetto); 3) la contestazione che la Corte d'appello abbia eventualmente pronunciato extra petitum una responsabilita contrattuale autonoma nei confronti del progettista. I ricorsi censurano inoltre carenze di motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso di De Munari e entrambi i motivi del ricorso di Di Pierno, dichiarando assorbito il terzo motivo di De Munari. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente accertato se il comportamento (lettera e interventi del 2011) costituisse un effettivo riconoscimento di vizi con formazione di una nuova obbligazione idonea a far decorrere la prescrizione decennale, né ha motivato sufficientemente il rigetto delle richieste istruttorie. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti delle censure accolta e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame conformemente ai principi enunciati; la corte di merito dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina la responsabilità per rovina e gravi difetti dell'edificio con termine di prescrizione annuale dalla denuncia del difetto; la Corte precisa che tale termine può essere superato se l'appaltatore riconosce i vizi assumendo un nuovo obbligo, ma solo se tale riconoscimento si traduce in un accordo definitivo e concreto sulle opere necessarie a rimuovere i difetti imputabili all'appaltatore
Regola la responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera; la Corte ricorda che i principi di tale articolo si applicano anche nei casi di cui all'art. 1669 e possono estendere la responsabilità a chi ha concorso con colpa professionale (es. progettista/direttore lavori)
Riconoscimento del debito e sue conseguenze sulla prescrizione: citato per distinguere il semplice riconoscimento (effetto di sospensione/ricognizione) dalla formazione di un nuovo obbligo autonomo che fa decorrere la prescrizione decennale
art. 366 c.p.c. (comma 1, nn. 4 e 6)
Richiesta di indicazioni formali per il ricorso per cassazione: la Corte osserva che l'accertamento della conformità alle prescrizioni dell'art. 366 va compiuto motivo per motivo, valutandone specificità e riferibilità alla decisione impugnata
art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale che consente la decisione dei ricorsi in camera di consiglio con forme semplificate; la decisione è stata adottata secondo tale procedura
Riguarda l'esibizione di documenti richiesta in corso di causa; i ricorrenti lamentavano il mancato esame o ammissione di esibizione documentale relativa a interventi sul tetto
art. 183 c.p.c. (memoria ex comma 6)
Richiamata perché l'azione di responsabilità contrattuale era stata formulata nella memoria ex art. 183 c.p.c.; la Corte valuta la rilevanza di tale domanda alla luce della prescrizione e degli accertamenti istruttori
Massime di principio
- Il mero impegno dell'appaltatore a effettuare riparazioni o l'esecuzione di interventi non bastano automaticamente a generare una nuova obbligazione soggetta a prescrizione decennale: è necessario che emerga un accordo concreto e determinativo sulle modalità e sull'oggetto delle riparazioni relative ai difetti imputabili all'appaltatore
- Se il giudice ritiene che sia sorto un nuovo rapporto di garanzia che interrompe il termine annuale ex art. 1669, deve motivare chiaramente le ragioni fattuali e giuridiche che fanno ritenere costituito quel nuovo obbligo; l'assenza di motivazione è causa di cassazione
- Le richieste istruttorie rilevanti (es. CTU, esibizione documenti) non possono essere liquidate come superflue senza adeguata valutazione quando la decisione dipende dall'accertamento tecnico delle cause delle infiltrazioni e dall'attribuzione di responsabilità
- I principi della responsabilità per difetti dell'appalto (art. 1667) si applicano anche nei casi di cui all'art. 1669, e la responsabilità può estendersi per concorso di colpa a progettista e direttore dei lavori, ma la loro partecipazione alla nuova obbligazione deve risultare chiaramente
- In presenza di più impugnative contro la stessa sentenza, l'ordine di notifica può determinare la conversione di un ricorso in ricorso incidentale per il principio di unicità del processo di impugnazione
- In casi analoghi è opportuno raccogliere e documentare in modo completo ogni impegno scritto o fatto concludente dell'appaltatore, e formulare precise richieste istruttorie in primo grado e in appello per evitare che questioni decisive restino non chiarite
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