Cassazione Civile, Sentenza n. 15278/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno convenuto in giudizio Di Francesco per ottenere il risarcimento dei danni (pari a € 1.823,25 piu' spese processuali) derivanti dalla rimozione di una canna fumaria: in assemblea il delegato Giovanni Di Francesco avrebbe dichiarato che il condomino Prosini lo aveva incaricato di esprimere il proprio consenso alla rimozione; successivamente Prosini avrebbe negato tale consenso, l'impresa ha ripristinato la canna fumaria e i Di Tommaso hanno anticipato la spesa e hanno chiesto il rimborso ritenendo Di Francesco falsus procurator. Dopo decisioni di merito contrastanti, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto non responsabile Di Francesco per i motivi esposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Di Tommaso. Ha confermato che la materia della rimozione della canna fumaria (servitù e diritti di proprieta' esclusiva) non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea condominiale e che la rinuncia a una servitù o l'estinzione di diritti reali deve risultare da atto scritto ex art. 1350 c.c.; pertanto, se il proprietario si fa rappresentare per un atto del genere la procura deve essere in forma scritta ai sensi dell'art. 1392 c.c., e non può invocarsi l'apparenza del diritto (art. 1398 c.c.) in assenza di tale procura. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure dei ricorrenti circa la motivazione del Tribunale e ha ritenuto non censurabile in cassazione l'apprezzamento di fatto sulla diligenza dei Di Tommaso. I ricorrenti sono stati condannati in solido al rimborso delle spese di cassazione, liquidate in € 1.200,00, e imputati degli eventuali oneri di contributo unificato previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176) e art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (conv. l. 24 febbraio 2023, n. 14)
disciplina procedurale sulla decisione in camera di consiglio e sulle forme dell'atto
La Corte ha proceduto e deciso nei termini previsti dalle norme citate, che regolano il procedimento e la forma di decisione in cassazione in determinati casi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare i limiti dell'appello del controricorrente; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché l'appello di Di Francesco investiva questioni rilevanti sulla validità della delibera e del potere rappresentativo.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Richiamato in tema di acquiescenza implicita e formazione del giudicato interno; la Corte ha precisato che le questioni sollevate non costituivano una parte della sentenza idonea a formare giudicato interno nel senso invocato dai ricorrenti.
art. 67 disp. att. c.c.
norma modificata dalla legge n. 220 del 2012
La Corte ha ricordato che la disciplina delle deleghe assembleari era diversa ratione temporis e che, comunque, la materia della rinuncia alla servitù non rientra nelle competenze assembleari; la modifica del 2012 non è applicabile al caso per ragioni temporali.
art. 1227, comma 2, c.c.
Richiamato in relazione alla diligenza e alla responsabilità per colpa: la Corte ha ritenuto che i Di Tommaso abbiano agito con negligente fiducia nella validità della delibera e nella rappresentanza senza procurare scritta.
artt. 1135 e 1137 c.c.
Norme sul funzionamento dell'assemblea condominiale e sulle materie di competenza; la Corte le ha ritenute non direttamente idonee a sorreggere le censure dei ricorrenti, poiché la rimozione della canna fumaria attiene a diritti individuali esclusivi e non alla gestione della cosa comune.
art. 1350, nn. 4 e 5, c.c.
forma dell'atto per rinuncia e costituzione di diritti reali
Principale norma applicata: la rinuncia alla servitù e atti che incidono su diritti reali devono risultare da atto scritto. Pertanto la presunta estinzione della servitù mediante assemblea orale o delega non scritta non è efficace.
art. 1392 c.c.
forma della procura quando richiesta per atti che riguardano diritti reali
La procura che autorizza a rinunciare a una servitù deve essere conferita in forma scritta; la rappresentanza orale non è sufficiente per atti che comportano trasferimento o rinuncia di diritti reali.
art. 1398 c.c.
Riferita alla figura del falsus procurator e all'apparenza del potere rappresentativo: la Corte ha escluso che la parte lesa possa avvalersi dell'apparenza se la legge richiede forma scritta per la procura; l'affidamento strumentale non supplisce il requisito formale.
art. 384, comma 4, c.p.c.
La Corte ha proceduto alla correzione della motivazione parzialmente erronea del giudice di merito nei limiti consentiti dalla norma che consente di integrare o correggere la motivazione stessa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in ordine all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- La decisione che incide su un diritto reale di proprieta' esclusiva (es. estinzione di una servitù come la canna fumaria) non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea condominiale e non puo' essere validamente adottata con il solo metodo della maggioranza assembleare.
- La rinuncia a una servitù o qualsiasi atto che incide su diritti reali deve risultare da atto scritto ex art. 1350 c.c.; pertanto la rappresentanza per compiere tali atti richiede procura in forma scritta (art. 1392 c.c.).
- Non e' possibile invocare l'apparenza del potere del delegato (art. 1398 c.c.) per sanare l'assenza della forma scritta quando la legge esige la forma per l'atto che si intende compiere.
- Se un condomino sostiene di essere stato rappresentato in assemblea, l'onere di prova circa l'esistenza o validita' della delega grava sul condomino che dichiara di essere stato rappresentato; gli altri condomini possono impugnare solo in limiti specifici.
- Agire immediatamente sulla base di una delibera che non era competente sull'oggetto e in assenza di procura scritta puo' configurare colpa dei soggetti che hanno eseguito l'intervento e quindi esporli al mancato riconoscimento del risarcimento.
- In ipotesi di conflitto tra giudicati di merito e questioni di fatto (es. diligenza, prova della delega), la Cassazione sindaca in prevalenza questioni di diritto; gli apprezzamenti di fatto correttamente motivati sono in generale inammissibili in sede di legittimità.
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