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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15278/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno convenuto in giudizio Di Francesco per ottenere il risarcimento dei danni (pari a € 1.823,25 piu' spese processuali) derivanti dalla rimozione di una canna fumaria: in assemblea il delegato Giovanni Di Francesco avrebbe dichiarato che il condomino Prosini lo aveva incaricato di esprimere il proprio consenso alla rimozione; successivamente Prosini avrebbe negato tale consenso, l'impresa ha ripristinato la canna fumaria e i Di Tommaso hanno anticipato la spesa e hanno chiesto il rimborso ritenendo Di Francesco falsus procurator. Dopo decisioni di merito contrastanti, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto non responsabile Di Francesco per i motivi esposti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Di Tommaso. Ha confermato che la materia della rimozione della canna fumaria (servitù e diritti di proprieta' esclusiva) non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea condominiale e che la rinuncia a una servitù o l'estinzione di diritti reali deve risultare da atto scritto ex art. 1350 c.c.; pertanto, se il proprietario si fa rappresentare per un atto del genere la procura deve essere in forma scritta ai sensi dell'art. 1392 c.c., e non può invocarsi l'apparenza del diritto (art. 1398 c.c.) in assenza di tale procura. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure dei ricorrenti circa la motivazione del Tribunale e ha ritenuto non censurabile in cassazione l'apprezzamento di fatto sulla diligenza dei Di Tommaso. I ricorrenti sono stati condannati in solido al rimborso delle spese di cassazione, liquidate in € 1.200,00, e imputati degli eventuali oneri di contributo unificato previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176) e art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (conv. l. 24 febbraio 2023, n. 14)

    disciplina procedurale sulla decisione in camera di consiglio e sulle forme dell'atto

    La Corte ha proceduto e deciso nei termini previsti dalle norme citate, che regolano il procedimento e la forma di decisione in cassazione in determinati casi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare i limiti dell'appello del controricorrente; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché l'appello di Di Francesco investiva questioni rilevanti sulla validità della delibera e del potere rappresentativo.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in tema di acquiescenza implicita e formazione del giudicato interno; la Corte ha precisato che le questioni sollevate non costituivano una parte della sentenza idonea a formare giudicato interno nel senso invocato dai ricorrenti.

  • art. 67 disp. att. c.c.

    norma modificata dalla legge n. 220 del 2012

    La Corte ha ricordato che la disciplina delle deleghe assembleari era diversa ratione temporis e che, comunque, la materia della rinuncia alla servitù non rientra nelle competenze assembleari; la modifica del 2012 non è applicabile al caso per ragioni temporali.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Richiamato in relazione alla diligenza e alla responsabilità per colpa: la Corte ha ritenuto che i Di Tommaso abbiano agito con negligente fiducia nella validità della delibera e nella rappresentanza senza procurare scritta.

  • artt. 1135 e 1137 c.c.

    Norme sul funzionamento dell'assemblea condominiale e sulle materie di competenza; la Corte le ha ritenute non direttamente idonee a sorreggere le censure dei ricorrenti, poiché la rimozione della canna fumaria attiene a diritti individuali esclusivi e non alla gestione della cosa comune.

  • art. 1350, nn. 4 e 5, c.c.

    forma dell'atto per rinuncia e costituzione di diritti reali

    Principale norma applicata: la rinuncia alla servitù e atti che incidono su diritti reali devono risultare da atto scritto. Pertanto la presunta estinzione della servitù mediante assemblea orale o delega non scritta non è efficace.

  • art. 1392 c.c.

    forma della procura quando richiesta per atti che riguardano diritti reali

    La procura che autorizza a rinunciare a una servitù deve essere conferita in forma scritta; la rappresentanza orale non è sufficiente per atti che comportano trasferimento o rinuncia di diritti reali.

  • art. 1398 c.c.

    Riferita alla figura del falsus procurator e all'apparenza del potere rappresentativo: la Corte ha escluso che la parte lesa possa avvalersi dell'apparenza se la legge richiede forma scritta per la procura; l'affidamento strumentale non supplisce il requisito formale.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha proceduto alla correzione della motivazione parzialmente erronea del giudice di merito nei limiti consentiti dalla norma che consente di integrare o correggere la motivazione stessa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in ordine all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • La decisione che incide su un diritto reale di proprieta' esclusiva (es. estinzione di una servitù come la canna fumaria) non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea condominiale e non puo' essere validamente adottata con il solo metodo della maggioranza assembleare.
  • La rinuncia a una servitù o qualsiasi atto che incide su diritti reali deve risultare da atto scritto ex art. 1350 c.c.; pertanto la rappresentanza per compiere tali atti richiede procura in forma scritta (art. 1392 c.c.).
  • Non e' possibile invocare l'apparenza del potere del delegato (art. 1398 c.c.) per sanare l'assenza della forma scritta quando la legge esige la forma per l'atto che si intende compiere.
  • Se un condomino sostiene di essere stato rappresentato in assemblea, l'onere di prova circa l'esistenza o validita' della delega grava sul condomino che dichiara di essere stato rappresentato; gli altri condomini possono impugnare solo in limiti specifici.
  • Agire immediatamente sulla base di una delibera che non era competente sull'oggetto e in assenza di procura scritta puo' configurare colpa dei soggetti che hanno eseguito l'intervento e quindi esporli al mancato riconoscimento del risarcimento.
  • In ipotesi di conflitto tra giudicati di merito e questioni di fatto (es. diligenza, prova della delega), la Cassazione sindaca in prevalenza questioni di diritto; gli apprezzamenti di fatto correttamente motivati sono in generale inammissibili in sede di legittimità.

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