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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15324/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha rigettato l'appello avverso la parziale accoglienza dell'opposizione a due esecuzioni immobiliari riunite. Contestano la legittimazione della cessionaria del credito (Italfondiario in qualita' di mandataria di Castello Finance) e deducono l'illecita applicazione di clausole contrattuali ritenute abusive e usurarie (interessi superiori alla soglia ex legge 108/96), lamentando altresi' la mancata valorizzazione del richiamo al consulente tecnico (c.t.u.). I motivi richiamano altresi' norme civili sulla trasferibilita' del credito e la prova (artt. 1260, 1264, 2697 c.c.) e norme a tutela del consumatore (art. 1469-bis e ss. c.c., legge 108/96) in relazione alla declaratoria di legittimazione della cessionaria e alla possibilita' di sindacare clausole di un decreto ingiuntivo non opposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo che il ricorso non fornisse una indicazione sufficientemente completa e specifica delle ragioni di credito, dello stato delle esecuzioni riunite e delle contestazioni svolte nei gradi precedenti. Per tale motivo la Corte non e' entrata nel merito delle questioni sulla legittimazione della cessionaria e sull'abusivita' delle clausole; ha inoltre osservato la rilevanza delle recenti pronunce della Corte di giustizia UE del 17/05/2022 e delle Sezioni Unite della Cassazione (06/04/2023, n. 9479) circa la possibilita' di sindacare d'ufficio l'abusivita' delle clausole a tutela del consumatore e la procedura di translatio iudicii, ma ha ritenuto inidoneo il ricorso a fondare un principio di diritto in interesse della legge. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di cassazione liquidate in complessivi Euro 8.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    richiede nel ricorso per cassazione una esposizione sommaria dei fatti chiara e completa; la sua violazione determina l'inammissibilita' del ricorso

  • art. 363, comma 3, cod. proc. civ.

    art. 363, co. 3, cod. proc. civ.

    prevede la declaratoria di inammissibilita' del ricorso e la possibilita' per il P.G. di chiedere l'enunciazione di principi di diritto nell'interesse della legge; la Corte ha applicato la norma per dichiarare inammissibile il ricorso e ha ritenuto pero' inopportuna l'enunciazione di principio per carenza della fattispecie

  • art. 615 e art. 650, cod. proc. civ.

    art. 615 e art. 650 cod. proc. civ.

    art. 615 disciplina l'opposizione all'esecuzione; le Sezioni Unite hanno stabilito che l'opposizione per far valere l'abusivita' di clausole puo' essere riqualificata in opposizione tardiva ex art. 650 (translatio iudicii) e rimessa al giudice del merito

  • legge 108/1996 (usura)

    norma sostanziale di tutela contro tassi usurari; la questione dell'applicazione di tassi oltre la soglia puo' integrare profili di abusivita' che rilevano anche alla luce della disciplina di tutela del consumatore

  • art. 1469-bis e ss. cod. civ. (tutela del consumatore)

    artt. 1469-bis e ss. cod. civ.

    disciplinano la tutela del consumatore contro clausole abusive; la Corte dedica rilievo al fatto che la tutela eurounitaria puo' imporre al giudice nazionale di esaminare d'ufficio l'abusivita' anche se il decreto ingiuntivo e' divenuto definitivo

  • Direttiva 93/13/CEE, articoli 6 e 7

    art. 6 e 7 Direttiva 93/13/CEE

    interpretata dalla Corte di giustizia (sentenza del 17/05/2022) nel senso che norme nazionali non possono impedire al giudice di controllare, anche d'ufficio, l'abusivita' delle clausole contrattuali nei confronti dei consumatori, neppure quando il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo per mancata opposizione

  • Sentenza Corte di giustizia UE (riunite C-693/19 e C-831/19)

    C-693/19 e C-831/19, sentenza 17/05/2022

    stabilisce che la tutela della direttiva 93/13 vieta che il giudice dell'esecuzione sia impedito dal controllo dell'abusivita' di clausole per effetto del giudicato derivante da decreto ingiuntivo non opposto

  • Ordinanza/decisione Sezioni Unite Cassazione n. 9479/2023

    Sez. Unite Cass. 06/04/2023, n. 9479

    ha coordinato la pronuncia della Corte di giustizia con il diritto processuale italiano prevedendo la possibile riqualificazione dell'opposizione in opposizione tardiva (translatio iudicii) e la devoluzione al giudice del merito delle questioni di fondo sull'abusivita'

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art. 366 c.p.c.: senza una descrizione chiara, completa e specifica della fattispecie processuale e sostanziale, il ricorso e' inammissibile e il merito non viene esaminato
  • Nelle opposizioni a esecuzione con piu' procedure riunite e numerosi interventori e titoli, e' essenziale indicare nel primo atto (fase sommaria) le ragioni di credito e lo stato di ciascuna esecuzione, nonche' le contestazioni specifiche proposte, per non perdere la possibilita' di far valere determinate eccezioni
  • A seguito della giurisprudenza UE e delle Sezioni Unite, l'abusivita' di clausole contrattuali poste a fondamento di un decreto ingiuntivo non opposto puo' essere sindacata dal giudice nazionale; tuttavia la possibilita' di ottenere la rimozione degli effetti del decreto dipende dalle condizioni procedurali: l'opposizione ad esecuzione deve aver sollevato appropriatamente la questione o la riqualificazione in opposizione tardiva deve essere stata disposta
  • Per impugnare la legittimazione della cessionaria del credito e la validita' delle cessioni e' necessario portare elementi specifici e tempestivi nel primo atto di opposizione; in cassazione non si possono aggiungere fatti o prove non gia' posti a fondamento del giudizio
  • Quando si chiede alla Corte di enunciare principi di diritto nell'interesse della legge, la fattispecie sottostante deve essere adeguatamente delineata; la Corte non enuncia principi su fatti ipotetici o ricorsi dichiarati inammissibili

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