Sentenza n. 6837/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del provvedimento datato -OMISSIS- e notificato il successivo -OMISSIS- - adottato dal Questore di Roma - con il quale all'odierno ricorrente è stata decretata la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) n. -OMISSIS-, con contestuale rifiuto dell'istanza di aggiornamento del medesimo permesso di soggiorno di lungo periodo presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-; nonché di ogni suo atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale rifiuto dell'istanza di aggiornamento
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il provvedimento del Questore di Roma con il quale gli è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed è stata respinta la relativa istanza di aggiornamento. La revoca era motivata dalla condanna riportata per il reato previsto dall’art. 609-bis c.p. e dal giudizio secondo cui il ricorrente avrebbe un’indole propensa alla trasgressione delle norme della civile convivenza e non sarebbe pienamente integrato nel contesto sociale. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 97, comma 2, Cost. e dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe svolto un’adeguata valutazione oggettiva degli indici di pericolosità sociale. Con il secondo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste, difetto di motivazione e sviamento di potere, assumendo che il provvedimento si sarebbe fondato sulla sola condanna, relativa a fatti risalenti nel tempo e contenuta in una sentenza di primo grado appellata, senza indicare elementi oggettivi attuali idonei a dimostrare la pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha rilevato che l’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998 consente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in presenza di condanne, anche non definitive, per determinati reati ostativi. Nel caso concreto, la condanna riguardava un reato di particolare allarme sociale in materia sessuale, rispetto al quale il legislatore ha effettuato a monte una valutazione di pericolosità. Il giudizio amministrativo è stato inoltre accompagnato dalla valutazione della mancata integrazione del ricorrente, effettuata a distanza di diversi anni dall’ingresso in Italia. La circostanza che si trattasse di un’unica condanna non è stata ritenuta decisiva. Il ricorrente, pur deducendo che la condanna di primo grado fosse stata appellata, non ha prodotto una sentenza di riforma. Il TAR ha inoltre valorizzato l’assenza di prova di legami familiari in Italia, di un’attività lavorativa e di un livello reddituale idonei a dimostrare il radicamento sul territorio nazionale. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo è prevista per gli stranieri che hanno riportato condanne anche non definitive per determinati reati.
La condanna per un reato ostativo di particolare allarme sociale, unitamente alla valutazione della mancata integrazione e all’assenza di elementi di radicamento in Italia, legittima la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La condanna per il reato di violenza sessuale è stata qualificata come condanna relativa a un reato ostativo di particolare allarme sociale.
art. 97, comma 2, Cost.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere disposta, ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, in presenza anche di una condanna non definitiva per un reato ostativo di particolare allarme sociale.
- Per i reati ostativi individuati dalla legge, la valutazione legislativa della pericolosità rileva a monte e la circostanza che la condanna sia unica non esclude, di per sé, la legittimità della revoca.
- La revoca può essere sostenuta anche dalla valutazione della mancata integrazione dello straniero e dall’assenza di elementi concreti di radicamento in Italia, quali legami familiari, attività lavorativa e adeguato livello reddituale.
- Chi deduce l’illegittimità della revoca perché fondata su una sentenza di primo grado appellata deve dimostrare l’intervenuta riforma della condanna; in mancanza, la condanna resta rilevante ai fini del provvedimento amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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