Cassazione Penale, Sentenza n. 30056/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato nei cui confronti era stata disposta, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo, l’esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni. Il Magistrato di sorveglianza aveva poi disposto l’esecuzione della misura e il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva respinto l’appello contro tale ordinanza, rilevando che non sussistevano i requisiti per la revoca anticipata della libertà vigilata, soprattutto perché dalle relazioni UEPE e Ser.D risultava che il condannato non si era presentato né aveva preso contatti con i servizi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 203 c.p. e 31 l. n. 663/1986 e vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio di pericolosità fosse fondato su un elemento non decisivo e che non fossero stati valutati gli elementi favorevoli (tempo trascorso dai fatti, condotta regolare durante gli arresti domiciliari, assenza di nuovi reati dopo la liberazione); 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per mancata attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale e mancata ponderazione dei dati favorevoli; 3) violazione degli artt. 133, 199, 202 e 203 c.p., degli artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 117 Cost. e dell’art. 5 CEDU, per difetto di motivazione sui criteri di scelta della misura, che sarebbe stata applicata senza dimostrare perché fosse l’unica idonea a contenere la pericolosità; 4) omessa motivazione sulla richiesta istruttoria di acquisire una decisione della Corte EDU del 5.12.2024, che avrebbe accertato l’illegittimità della detenzione subita dal condannato dal settembre 2020 al maggio 2023, elemento ritenuto difensivamente rilevante per valutare l’evoluzione della personalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenuti congiuntamente fondati e assorbenti, ha rilevato che la motivazione del Tribunale di sorveglianza sulla pericolosità sociale attuale era insufficiente perché ancorata solo alla mancata collaborazione con UEPE e Ser.D e priva di effettiva valutazione degli elementi favorevoli allegati dalla difesa, nonché priva di una spiegazione sulla rilevanza della mancata presentazione ai servizi alla luce della dedotta incapacità psichica. Di conseguenza ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo, che dovrà riesaminare la questione alla luce dei principi indicati. Il terzo e il quarto motivo non sono stati esaminati perché assorbiti dall’accoglimento dei primi due.
Norme richiamate
La libertà vigilata e, più in generale, ogni misura di sicurezza personale presuppongono l’accertamento della pericolosità sociale attuale del soggetto mediante un giudizio prognostico sul futuro comportamento con riferimento alla commissione di reati.
La misura di sicurezza non può essere revocata se la persona sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa; la cessazione della pericolosità deve risultare da fatti sopravvenuti e concludenti, con valutazione positiva e certa.
Il riesame della pericolosità è collegato all’eventuale evoluzione della situazione di fatto e alle sopravvenienze, nei limiti consentiti dal procedimento di sorveglianza.
Attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a verificare la pericolosità sociale ai fini dell’applicazione o mantenimento delle misure di sicurezza.
Regola l’appello avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, nel cui ambito il tribunale di sorveglianza esercita il controllo sulla valutazione di pericolosità.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancata corretta valutazione dei criteri di commisurazione e della complessiva personalità del soggetto.
È richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulle misure di sicurezza per contestare la scelta della misura applicata.
È richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti generali delle misure di sicurezza e alla loro applicazione secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sussidiarietà.
art. 31 legge n. 663 del 1986
È invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina della misura di sicurezza e della sua revoca/cessazione anticipata.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla proporzionalità e sui diritti fondamentali coinvolti.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza di irragionevolezza della decisione impugnata.
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla libertà personale e alla legittimità della restrizione derivante dalla misura di sicurezza.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel contesto delle garanzie di legalità e tassatività nell’applicazione della misura.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa e al trattamento del soggetto sottoposto a misura.
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al rispetto degli obblighi convenzionali e sovranazionali.
art. 5 CEDU
Richiamato dal ricorrente quale parametro convenzionale in tema di libertà personale e legittimità della detenzione/misura restrittiva.
art. 52 d.lgs. n. 106 del 2003
È richiamato nel dispositivo per l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L’applicazione o il mantenimento di una misura di sicurezza personale presuppone un accertamento attuale e concreto della pericolosità sociale, che deve essere espresso come giudizio prognostico sul futuro comportamento del soggetto.
- La valutazione della pericolosità non può arrestarsi alla sola gravità del fatto-reato o a un singolo indice negativo, ma deve considerare anche gli elementi successivi favorevoli, come la condotta tenuta in espiazione e dopo la liberazione, nonché ogni circostanza rilevante allegata dalla difesa.
- La revoca o la mancata applicazione della misura non può essere negata con motivazione meramente assertiva: occorre spiegare perché gli elementi favorevoli siano recessivi rispetto a quelli negativi e perché persista la pericolosità sociale.
- Il giudicato in materia di misure di sicurezza opera rebus sic stantibus: il giudice può rivalutare la pericolosità in presenza di sopravvenienze o di elementi preesistenti non considerati, ma la cessazione della pericolosità deve risultare in modo certo e positivo.
- Quando la difesa deduce una causa concreta della mancata collaborazione con i servizi di sorveglianza o sanitari, il giudice deve confrontarsi con tale allegazione e motivare sulla sua attendibilità e rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità.
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