Cassazione Penale, Ordinanza n. 41100/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Sassari. Dall'ordinanza emerge che i primi dodici motivi erano diretti a contestare il giudizio di responsabilità, ma erano qualificabili come mere doglianze di fatto, ripetitive di censure già esaminate e respinte dalla sentenza impugnata. Il tredicesimo motivo riguardava per la prima volta in cassazione l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., tema ritenuto non deducibile in sede di legittimità perché non proposto nei precedenti gradi e precluso dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi dodici motivi fossero di merito e sostanzialmente reiterativi di questioni già decise in appello, mentre il tredicesimo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, era stato introdotto solo in cassazione e quindi era inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
Preclude la proposizione in cassazione di questioni non dedotte nei gradi di merito, nel caso specifico l'eccezione sulla particolare tenuità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non può essere esclusa quando non risulti che il ricorrente sia incorso senza colpa nella causa di inammissibilità.
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01
Precedente citato a sostegno dell'inammissibilità della deduzione in cassazione, per la prima volta, della particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o nella riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La questione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, se non sia stata devoluta nei precedenti gradi di giudizio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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