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Ordinanza

Ordinanza n. 51/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore Generale n. 198 del 9 ottobre 2025, con quale l’AREACOM ha aggiudicato alla Dussmann Service s.r.l. il lotto 1 della gara per l’affidamento del servizio di pulizia in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila; - della nota del 9 ottobre 2025, con la quale l’AREACOM ha comunicato alla società ricorrente il provvedimento di aggiudicazione n. 198 del 9 ottobre 2025; - del verbale unico della Commissione giudicatrice, in relazione alla seduta pubblica virtuale dell’1 ottobre 2024, rubricata “punteggi tecnici e apertura offerte economiche”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento dei danni sia mediante reintegrazione in forma specifica, con subentro nell’esecuzione del servizio e nel contratto di appalto, ove stipulato, sia mediante ristoro per equivalente monetario, nella misura da quantificare in corso di causa; oltre che per l’annullamento della nota del 6 novembre 2025, con la quale l’AREACOM, in riscontro all’istanza di accesso presentata dalla Team Service s.c. a r.l. in data 10 ottobre 2025, ha differito al 21 novembre 2025 il termine per l’accesso agli atti di gara; e per la conseguente condanna dell’AREACOM all’ostensione della documentazione richiesta dalla Team Service s.c. a r.l. con l’istanza di accesso del 10 ottobre 2025, in particolare, della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche della Dussmann Service s.r.l. e degli altri operatori economici che la precedono in graduatoria nonché dei verbali di tutte le sedute, pubbliche e riservate, degli atti e documenti concernenti il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta formulata dalla Dussmann Service s.r.l., ivi compresi la richiesta di giustificativi formulata dall’AREACOM, le giustificazioni e i chiarimenti resi dalla Dussmann Service s.r.l.; per quanto riguarda i cinque ricorsi per motivi aggiunti presentati dalla Team Service s.c. a r.l. in data 11 dicembre 2025, qualificati come istanze proposte ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo: - della comunicazione a mezzo piattaforma del 21 novembre 2025, con la quale l’AREACOM ha inoltrato alla società ricorrente “...il link per accedere all’area riservata dove è disponibile la documentazione richiesta, relativa alle offerte degli OO.EE. concorrenti...”, nella quale le offerte tecniche della Dussmann Service s.r.l., della Euro&Promos FM s.p.a., della C.M. Service s.r.l., del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti e della PFE s.p.a. sono state ostese in forma oscurata ed è stata omessa l’ostensione della documentazione afferente al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della Dussmann Service s.r.l.; - della determinazione - di estremi e contenuto ignoti - mediante la quale l’AREACOM ha stabilito di ostendere le offerte tecniche delle controinteressate in forma oscurata e di non ostendere la documentazione afferente al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; e per la condanna dell’AREACOM all’ostensione, in versione integrale, delle offerte tecniche degli operatori economici cha la precedono in classifica, richieste con l’istanza di accesso del 10 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202500536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: differimento e successivo parziale diniego di accesso alle offerte tecniche degli operatori economici meglio classificati e alla documentazione della verifica di anomalia dell'offerta aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, sesta classificata nel lotto 1 della gara per l'affidamento del servizio di pulizia in favore di un'azienda sanitaria locale, ha impugnato l'aggiudicazione alla prima classificata e, con il terzo motivo, il differimento dell'accesso agli atti richiesto il 10 ottobre 2025. Ha inoltre proposto cinque istanze, qualificate ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. e anche come ricorsi autonomi, contro la successiva comunicazione con cui l'AREACOM ha consentito l'accesso parziale alle offerte tecniche dei quattro operatori meglio classificati diversi dall'aggiudicataria, oscurando le parti relative a know-how, brevetti e specifici profili dell'organizzazione aziendale, nonché contro l'omessa ostensione della documentazione relativa alla verifica di anomalia dell'offerta della prima classificata. L'amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della successiva esclusione dell'aggiudicataria da tutti i lotti; una controinteressata ha eccepito la genericità e l'infondatezza dell'istanza per mancata dimostrazione della strumentalità dell'accesso rispetto alle esigenze difensive. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa alla documentazione dell'aggiudicataria.

La decisione

Il Collegio ha preso atto della rinuncia all'istanza di accesso relativa alla documentazione dell'aggiudicataria. Ha respinto le restanti istanze di accesso concernenti le offerte tecniche degli altri quattro operatori meglio classificati. Il diniego parziale è stato ritenuto legittimo perché la stazione appaltante ha correttamente bilanciato l'interesse alla riservatezza dei concorrenti, volto a tutelare segreti tecnici e commerciali, con l'interesse della ricorrente all'effettività della tutela giurisdizionale. Le parti oscurate riguardavano know-how, brevetti e specifici elementi dell'organizzazione aziendale, la cui conoscenza integrale non risultava strumentalmente collegata ai motivi di ricorso allora dedotti, relativi all'esecuzione anticipata delle prestazioni e al difetto assoluto di motivazione della verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria. L'ostensione integrale avrebbe potuto procurare alla ricorrente un indebito vantaggio competitivo senza incidere sull'esercizio effettivo del diritto di difesa. Le spese della fase incidentale sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente la proposizione, nel giudizio già instaurato, della domanda di accesso mediante motivi aggiunti; le istanze sono state esaminate nella fase incidentale.

  • art. 53 d.lgs. 36/2023

    La decisione applica il bilanciamento tra accesso alle offerte nelle procedure di gara e tutela dei segreti tecnici e commerciali, limitando l'ostensione quando non sia strumentale alla difesa.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, l'accesso difensivo alle offerte tecniche deve essere valutato mediante un concreto bilanciamento tra l'interesse alla tutela giurisdizionale del richiedente e l'interesse dei concorrenti alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.
  • L'ostensione integrale di un'offerta tecnica può essere negata quando le parti oscurate riguardino know-how, brevetti o specifici profili dell'organizzazione aziendale e il richiedente non dimostri un collegamento strumentale tra la conoscenza di tali elementi e i motivi di ricorso dedotti.
  • La tutela dell'accesso non può tradursi nell'attribuzione di un indebito vantaggio competitivo al concorrente richiedente, quando la divulgazione delle informazioni riservate non sia necessaria per l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • La rinuncia alla domanda di accesso relativa a determinati documenti impone al giudice di prenderne atto, mentre le domande residue devono essere decise autonomamente sulla base della loro concreta strumentalità difensiva.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso difensivoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela del terzo

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