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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34065/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva annullato e revocato il decreto di sequestro preventivo relativo a crediti confluiti nel plafond del cessionario e opzionati per utilizzare in compensazione con F24, nell'ambito di indagini per reati riconducibili agli artt. 416 e 316‑ter c.p. e al d.l. n. 34/2020. Il Procuratore deduceva violazione di legge (art. 192 comma 1 c.p.p. e art. 391‑bis c.p.p.) per carenza o illogicità della motivazione del Tribunale del riesame, che avrebbe dato erronea valutazione dei documenti prodotti dalla difesa attestanti l'effettiva esecuzione dei lavori fatturati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore per essere fondato su censure non consentite ai sensi dell'art. 325 c.p.p.: il gravame verteva in realtà su valutazione e travisamento della prova documentale (materia riservata al sindacato di merito e non alla cassazione in questa fattispecie), e non su una vera violazione di legge (omissione assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente). Di conseguenza è stato confermato, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, l'ordinanza del Tribunale che aveva annullato e revocato il sequestro.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Regola la cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro preventivo: è proponibile solo per violazione di legge (es. omissione assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente). Non consente il sindacato sulla valutazione delle prove se la censura consiste in un diverso apprezzamento del fatto.

  • art. 192 comma 1 c.p.p.

    Norma sulla motivazione del provvedimento giurisdizionale. La Corte ha ritenuto che la contestazione del Procuratore verteva sulla valutazione della prova e non su una omissione assoluta o su una motivazione meramente apparente tale da costituire violazione di legge ai sensi dell'art. 325.

  • art. 391‑bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità; la Corte non ha ritenuto emergere da quanto dedotto una violazione di questa norma che potesse giustificare il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Individua tra i motivi del ricorso per cassazione il travisamento della prova. La Corte ha richiamato che i vizi della valutazione delle prove e del travisamento sono leccabili con questo motivo ma non con il ricorso ex art. 325 c.p.p.; quindi la censura proposta dal P.M. era nel mezzo procedurale errato.

  • art. 416 c.p. e art. 316‑ter c.p. e d.l. n. 34/2020

    Norme sostanziali costituenti l'oggetto delle indagini (associazione per delinquere, fattispecie correlate a frodi/titoli fiscali e normativa sui crediti): citate come contesto fattuale per il sequestro, ma la decisione di ammissibilità ha riguardato il corretto inquadramento delle censure processuali e non la interpretazione sostanziale di queste norme.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione contro ordinanze di riesame su sequestri preventivi (art. 325 c.p.p.) è ammissibile solo per violazione di legge: omissione assoluta della motivazione o motivazione meramente apparente. Non è ammesso il sindacato sulla valutazione delle prove se la censura riguarda l'apprezzamento probatorio.
  • Se si contesta la valutazione probatoria (anche documentale) operata dal giudice del riesame, il mezzo corretto è il motivo di ricorso previsto dall'art. 606 lett. e) c.p.p. e non un ricorso ex art. 325 c.p.p.; confondere i due rimedi rende il ricorso inammissibile.
  • La motivazione anche se sintetica è valida purché consenta di comprendere il percorso logico‑giuridico seguito e le conclusioni tratte; la mera richiesta di maggiore dettaglio non equivale automaticamente a omissione di motivazione.
  • Nelle impugnazioni circa misure cautelari patrimoniali fondate su elementi documentali (es. fatture, contratti, documentazione di lavori), bisogna distinguere chiaramente tra vizi di diritto formali/strutturali della motivazione (che possono giustificare la cassazione ex art. 325) e diverse valutazioni sulla attendibilità o significato dei documenti (che sono questioni di merito).
  • Per aumentare le possibilità di successo in casi analoghi, il ricorrente deve: 1) dimostrare concretamente l'assenza totale di motivazione o la manifesta apparente motivazione; 2) puntare su palese violazione di norme processuali o di diritto; 3) evitare censure che si risolvono in mera diversa valutazione della prova.

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