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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09640/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita del 2009 relativo a una villetta da costruire. I promissari acquirenti, dopo l'inadempimento del venditore, ottennero la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ma l'immobile risultò gravato da ipoteca iscritta dalla banca mutuante a garanzia di un finanziamento fondiario concesso al venditore. Gli acquirenti proposero opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il mutuo fosse in realtà un mutuo di scopo convenzionale destinato alla costruzione delle villette e che tale scopo non fosse stato perseguito, con conseguente nullità del mutuo, inefficacia dell'ipoteca e caducazione del titolo esecutivo. In giudizio di merito dedussero inoltre l'inefficacia esecutiva dei titoli, l'erronea qualificazione del rapporto, il travisamento delle prove documentali, la mancata ammissione di prove orali e la nullità della condanna alle spese in favore della cessionaria del credito. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: violazione delle norme ermeneutiche contrattuali; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della prova; nullità per mancata ammissione delle prove richieste; violazione dell'art. 474 c.p.c. e dell'art. 117 T.U.B. sulla efficacia esecutiva del mutuo e dell'atto di erogazione; violazione delle norme su legittimazione e spese processuali per la cessionaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a un riesame del merito della qualificazione del contratto, già ritenuta non implausibile dalla Corte territoriale, che aveva correttamente distinto tra mutuo fondiario a stati di avanzamento lavori e mutuo di scopo. Ha respinto il secondo motivo perché non era configurabile un travisamento del fatto probatorio, ma solo una diversa valutazione delle prove, censurabile al più con revocazione. Ha respinto il terzo motivo perché, una volta escluso il vincolo di scopo nel sinallagma, le prove sull'effettiva destinazione del denaro erano giuridicamente irrilevanti. Ha respinto il quarto motivo richiamando il principio secondo cui il mutuo solutorio è valido e titolo esecutivo se la somma entra nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se immediatamente impiegata per estinguere debiti verso la banca. Ha respinto il quinto motivo osservando che la cessionaria aveva provato la successione nel credito e, comunque, i ricorrenti l'avevano direttamente citata in appello, comportamento incompatibile con la contestazione della sua qualità di parte; per il principio di causalità le spese gravano su chi ha costretto l'altra parte a costituirsi. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato come base della sentenza costitutiva di trasferimento dell'immobile ottenuta dai promissari acquirenti a seguito dell'inadempimento del venditore.

  • art. 615 c.p.c.

    Usato per l'opposizione all'esecuzione proposta dai promissari acquirenti contro l'azione esecutiva della banca/cessionaria.

  • art. 616 c.p.c.

    Indica il giudizio di merito instaurato dopo il rigetto dell'opposizione esecutiva.

  • art. 474 c.p.c.

    La Corte afferma che il mutuo solutorio è titolo esecutivo idoneo se la somma è stata posta nella disponibilità giuridica del mutuatario.

  • art. 117 T.U.B.

    Invocato dai ricorrenti per contestare la validità formale e l'efficacia esecutiva del rapporto, ma ritenuto non ostativo alla validità del mutuo solutorio nel caso concreto.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1370 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per censurare l'interpretazione del contratto; la Corte ritiene la lettura della Corte d'appello plausibile e non sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La doglianza di travisamento della prova è respinta perché non emerge un errore di percezione del contenuto documentale, ma solo una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per contestare il rigetto delle prove orali, ma la Corte rileva che la loro mancata ammissione era giustificata dalla loro irrilevanza giuridica.

  • artt. 81 e 100 c.p.c.

    Richiamati per contestare la legittimazione della cessionaria a ottenere le spese; la Corte respinge la censura anche in base al principio di causalità.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato in relazione alla prova della titolarità del credito e alla legittimazione processuale della cessionaria.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese a carico della parte soccombente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di impugnazione per violazione di legge nei motivi primo, quarto e quinto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro di nullità processuale nei motivi secondo, terzo e quinto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.

    Richiamato cumulativamente nel quinto motivo per contestare la condanna alle spese.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio in cui la Corte afferma che il travisamento del fatto probatorio, se esistente, sarebbe deducibile semmai con revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un finanziamento come mutuo di scopo richiede che la destinazione delle somme sia parte del regolamento contrattuale e risulti un interesse specifico e cogente del finanziatore; la mera indicazione del fine di impiego, senza obbligazione vincolante e senza ingresso dello scopo nel sinallagma, integra un semplice motivo del mutuatario.
  • La censura che si limita a opporre una diversa lettura del contratto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito non è ammissibile in cassazione se la motivazione sulla qualificazione negoziale è plausibile e coerente.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice attribuisce ai documenti un significato oggettivamente e incontrovertibilmente diverso da quello risultante dal loro contenuto; se la doglianza investe soltanto la valutazione delle risultanze istruttorie, il rimedio non è il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., ma eventualmente la revocazione.
  • Le prove sulla concreta destinazione del denaro sono irrilevanti quando, sul piano giuridico, sia già esclusa l'esistenza di un vincolo contrattuale di scopo che condizionasse la validità del finanziamento.
  • Il mutuo è valido e può costituire titolo esecutivo anche se la somma sia immediatamente utilizzata per estinguere debiti pregressi verso il finanziatore, purché il mutuatario abbia conseguito la disponibilità giuridica della somma mediante l'erogazione/accredito.
  • In materia di spese processuali, la condanna può gravare anche sulla parte che abbia direttamente chiamato in giudizio o comunque costretto a costituirsi il soggetto che poi risulti vittorioso, in applicazione del principio di causalità.

Come è indicizzato

MaterieMutuoEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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