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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36207/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 14/05/2021 che aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, riformando la condanna di primo grado per il reato di violenza privata aggravata (art. 610 c.p.). Il ricorso denunciava l'erronea applicazione degli artt. 192, 530 e 125 c.p.p. e dell'art. 610 c.p., lamentando vizi motivazionali: in particolare l'affermazione della Corte territoriale che le dichiarazioni della persona offesa non fossero da sole idonee a provare il reato, senza aver svolto il rigoroso esame della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca richiesto dalla giurisprudenza, e l'omessa valutazione di plurimi elementi documentali che potevano corroborare il racconto della parte offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese relative a questo grado di legittimità. In motivazione la Cassazione ha censurato la Corte d'Appello per non aver effettuato il necessario, puntuale e penetrante esame della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della parte offesa e per aver indebitamente richiesto riscontri esterni come condizione di valutabilità, contrariamente alla giurisprudenza che ammette che la sola dichiarazione della persona offesa possa reggere la condanna se adeguatamente valutata.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Il ricorso contestava la valutazione delle prove; dalla sentenza emerge che la Corte di Cassazione ha rilevato un vizio nella valutazione della credibilità e nell'applicazione dei criteri probatori, ritenendo che la Corte territoriale non abbia svolto il necessario esame previsto dalla disciplina probatoria

  • art. 530 c.p.p.

    Riferito alla statuizione di assoluzione, la censura riguardava la motivazione che ha portato all'assoluzione; la Cassazione ha valutato che la motivazione era carente quanto alla valutazione delle dichiarazioni della parte offesa

  • art. 125 c.p.p.

    Citato nel ricorso in relazione ai principi di valutazione delle prove e della motivazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve fornire un'adeguata e puntuale motivazione sulla credibilità della persona offesa

  • art. 610 c.p.

    Norma incriminatrice contestata (violenza privata aggravata); la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, la prova del reato può fondarsi sulle dichiarazioni della persona offesa se la loro attendibilità soggettiva e intrinseca è adeguatamente motivata

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, da sole, base per una condanna purché il giudice effettui un esame rigoroso della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto e lo motivi puntualmente.
  • Non è sempre necessaria la presenza di riscontri esterni: la loro mancanza non rende automaticamente inidonea la testimonianza della parte offesa, ma il giudice deve spiegare perché ritiene insufficiente il racconto o perché ne contesta la attendibilità.
  • Se il giudice territoriale si limita a richiamare rapporti conflittuali tra le parti senza valutare approfonditamente la credibilità della persona offesa e gli elementi documentali di riscontro, la motivazione può essere ritenuta viziata in cassazione.
  • La Cassazione può annullare una sentenza limitatamente agli effetti civili se il vizio riscontrato riguarda in particolare la valutazione degli elementi a base della domanda risarcitoria, disponendo il rinvio al giudice civile competente per nuovo esame.
  • In impugnazioni promosse dalla parte civile contro un'assoluzione, è essenziale circostanziare i profili di illegittimità della motivazione e indicare gli elementi provatori non valutati o valutati erroneamente per ottenere accoglimento in Cassazione.

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