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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34580/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la rideterminazione della pena complessiva disposta dal giudice dell'esecuzione in sede di ricognizione della continuazione tra due condanne irrevocabili. Contestava l'erronea individuazione del reato più grave (pena base), sostenendo che il giudice avrebbe dato rilievo alla pena inflitta anziché alla gravità oggettiva del reato (v. differenza tra reato tentato e reato consumato), l'eccessivo aumento in continuazione tra le varie fattispecie e la mancata applicazione della riduzione per le circostanze attenuanti generiche nell'aumento per il reato satellite; denunciava infine violazione dell'art.81 cod. pen. e erronea applicazione degli artt.671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la scelta del giudice dell'esecuzione di assumere come pena base quella concretamente inflitta con la sentenza del 13 luglio 2018 (quella con la pena più grave), osservando che il giudice dell'esecuzione è vincolato alla pena determinata dal giudice della cognizione e non può modificarne la specie o la misura in senso peggiorativo o migliorativo; può solo diminuire le pene dei reati satellite. Ha inoltre escluso che l'aumento per la continuazione debba essere ridotto applicando l'art.62-bis cod. pen. (attenuante di cui il ricorrente chiedeva il computo sull'aumento), precisando che la normativa non prevede tale applicazione in fase di aumento per la continuazione. Per tali motivi il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art.671 cod. proc. pen.

    Norma che consente la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; utilizzata come fondamento procedurale per la ricognizione della continuazione tra sentenze irrevocabili

  • art.63, comma 4, cod. pen.

    Applicato dal giudice dell'esecuzione per operare l'aumento della pena nella determinazione complessiva, in relazione agli effetti di specifiche aggravanti o aumenti già considerati nelle sentenze impugnate

  • art.62-bis cod. pen.

    Precedente normativa sulle circostanze attenuanti di cui il ricorrente chiedeva l'applicazione all'aumento per continuazione; la Corte ha escluso che tale disposizione trovi applicazione per ridurre l'aumento per i reati satellite

  • art.81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione della pena complessiva; la Corte ha ritenuto infondata la violazione perché la scelta della pena base è vincolata alla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione

  • art.187 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente nel vizio di legge denunciato; la Corte non ha ritenuto fondata la censura basata su tale richiamo

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma cui la Corte ha fatto riferimento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede esecutiva, per la ricognizione della continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, il giudice dell'esecuzione è vincolato nell'individuazione del reato più grave alla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione: quella pena costituisce la base e non può essere modificata né aumentata né diminuita in peius o in melius dal giudice dell'esecuzione
  • Il giudice dell'esecuzione può tuttavia ridurre le pene irrogate per i reati satellite nel determinare la pena complessiva, ma non può alterare la misura della pena base stabilita con la sentenza irrevocabile
  • L'aumento della pena per la continuazione va calcolato secondo le regole previste dalla disciplina del reato continuato e non è possibile applicare alle quote di aumento le riduzioni previste dall'art.62-bis cod. pen. (attenuanti generiche) salvo che la legge non disponga diversamente
  • La maggiore gravità tra reati, ai fini della scelta della pena base, si determina sulla base della pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione e non sulla distinzione astratta tra reato consumato e reato tentato se la pena effettiva risulta maggiore per il tentativo
  • In ricorsi analoghi è fondamentale verificare quali aumenti o aggravanti risultano già computati nelle sentenze irrevocabili e rispettare il limite del vincolo alla misura delle pene fissate dal giudice della cognizione

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