Cassazione Penale, Sentenza n. 30996/2022 del 11/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva (art. 99 c.p., comma 4). La difesa sosteneva che la Corte territoriale aveva valutato illogicamente la recidiva nonostante avesse riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, basate sull'astensione dell'imputato dal commettere altri reati dal 2006; inoltre chiedeva che la recidiva fosse valutata con riferimento al tempo trascorso (circa 14 anni) e non all'epoca dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse manifestamente infondata: l'accertamento della recidiva è un giudizio diverso da quello sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (la recidiva valuta il rapporto tra il fatto in esame e le pregresse condanne come indicatore di perdurante inclinazione al reato; le attenuanti generiche hanno natura prognostica circa l'astensione futura dall'illecito). I giudici di merito hanno motivato adeguatamente il loro convincimento circa la pericolosità risultante da condotte ravvicinate. Inoltre, essendo la recidiva risultata non incisiva sulla determinazione della pena (le attenuanti hanno prevalso), il ricorrente non aveva un interesse concreto all'impugnazione; la possibilità che la declaratoria di recidiva venga usata in futuro in astratto non è sufficiente. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Norma che definisce il reato contestato (rapina aggravata); utilizzata come riferimento per l'imputazione sostanziale nei gradi di merito
art. 99 c.p.
Interpretata come disciplina della recidiva: il giudizio sulla recidiva riguarda il rapporto tra i precedenti e il fatto in esame per valutare una perdurante inclinazione al reato, distinto dal giudizio prognostico delle attenuanti generiche
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio di riferimento per la valutazione delle circostanze attenuanti (natura prognostica dell'astensione futura dall'illecito)
art. 616 c.p.p.
Consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di sanzione per l'impugnazione inammissibile, valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il giudizio di recidiva (art. 99 c.p.) è distinto dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la recidiva valuta la relazione tra precedenti e fatto attuale come indice di persistente inclinazione criminale, mentre le attenuanti generiche hanno carattere prognostico sull'astensione futura.
- È possibile che i giudici riconoscano contemporaneamente la recidiva e, tuttavia, accordino la prevalenza alle attenuanti generiche nella determinazione della pena; in tal caso il ricorrente potrebbe non avere un interesse concreto a impugnare la dichiarazione di recidiva se questa non ha inciso sulla pena.
- Per contestare efficacemente la valutazione della recidiva in appello o in Cassazione è necessario dimostrare non solo vizi di motivazione ma anche che la statuizione abbia avuto influenza concreta sulla determinazione della pena o che sussista un rischio concreto e attuale di pregiudizio futuro derivante dalla declaratoria.
- Il tempo trascorso tra i fatti e la condotta successiva non è automaticamente determinante: il giudice valuta la 'connessione criminogena' tra i precedenti e il fatto attuale; la mera astensione nel tempo può essere rilevante per le attenuanti prognostiche ma non elimina automaticamente la valutazione di recidiva.
- Proporre un ricorso privo di fondamento rispetto alla valutazione della recidiva può comportare l'assorbimento delle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.; valutare il profilo di interesse concreto e la fondatezza prima di impugnare.
Testo integrale
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