Ordinanza n. 319/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento del Prefetto, U.T.G., della Provincia di Caserta, prot. Interno n.-OMISSIS- notificato in pari data, con il quale si comunica la sussistenza a carico della -OMISSIS-, nonché dei soggetti di cui all’art. 85 e conviventi, le situazioni di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.; b) degli atti preordinati, connessi e conseguenti e cioè il verbale del Gruppo interforze del 28.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione prefettizia attestante la sussistenza delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. 159/2011, nonché verbale del Gruppo interforze
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento del Prefetto di Caserta con cui è stata comunicata la sussistenza, a suo carico e a carico dei soggetti di cui all’art. 85 e dei conviventi, delle situazioni rilevanti ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. 159/2011. Sono stati impugnati anche gli atti preordinati, connessi e conseguenti, in particolare il verbale del Gruppo interforze del 28 ottobre 2025. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla controversia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto opportuno riservare l’esame delle complesse questioni fattuali e giuridiche alla cognizione piena propria della fase di merito. Ha tuttavia ravvisato esigenze cautelari meritevoli di tutela, ritenendo adeguata la loro protezione mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione sostanziale ulteriore del provvedimento impugnato. La domanda cautelare è stata quindi accolta nei limitati effetti della fissazione ravvicinata del merito, stabilita per l’8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Ritenuto opportuno che le complesse questioni in fatto e in diritto sottese al ricorso vengano esaminate, con cognizione piena, nella sede di trattazione di merito del ricorso, e che le esigenze cautelari della ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente già con la sollecita trattazione del giudizio di merito
La tutela cautelare può essere accordata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando le esigenze cautelari risultino meritevoli di considerazione ma le questioni controverse richiedano un esame pieno nella fase di cognizione.
accoglie la domanda cautelare ai limitati effetti di cui all’art. 55 comma 10, cod.proc.amm.
Il giudice può limitare la tutela cautelare alla fissazione sollecita del merito, senza disporre necessariamente la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Costituiscono le disposizioni sostanziali richiamate dal provvedimento prefettizio per affermare la sussistenza delle situazioni rilevanti ai fini della documentazione antimafia; la loro applicazione non è definita nel merito dall’ordinanza.
Individua i soggetti la cui posizione è richiamata nella comunicazione prefettizia impugnata; l’ordinanza non svolge un’interpretazione specifica della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando il ricorso cautelare presenta questioni di fatto e di diritto complesse, il giudice può riservarne l’esame alla fase di merito a cognizione piena, senza anticipare una valutazione definitiva nella camera di consiglio.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può consistere nella sollecita fissazione dell’udienza di merito, qualora tale misura sia idonea a proteggere adeguatamente le esigenze cautelari del ricorrente.
- L’accoglimento della domanda cautelare ai limitati effetti dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta necessariamente la sospensione dell’efficacia sostanziale dell’atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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