Cassazione Civile, Ordinanza n. 39914/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di compravendita immobiliare stipulato tra un venditore e l'acquirente avente ad oggetto un appartamento con una porzione al piano superiore indicata come soffitta, oltre a un terrazzo di copertura. Dopo la morte del venditore, i suoi eredi agivano per far dichiarare la nullità della vendita, sostenendo che il bene era stato frazionato in due unità senza il necessario titolo edilizio e che quindi l'atto fosse nullo ai sensi della normativa urbanistica richiamata dall'art. 40 della L. n. 47/1985. L'acquirente resisteva sostenendo che il locale al piano superiore fosse una pertinenza separatamente alienabile e che il frazionamento fosse solo catastale, non incidente sulla validità dell'atto; deduceva inoltre che l'operazione complessiva dovesse essere letta come una permuta simulata e proponeva domanda riconvenzionale di restituzione di altri immobili e di rimborso delle somme versate, oltre a danni. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ricorreva per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 817 e 818 c.c. in relazione all'art. 40 L. n. 47/1985 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la soffitta fosse pertinenza del terrazzo e quindi non vi fosse aumento di unità immobiliari vietato; il secondo per violazione dell'art. 2702 c.c. e dell'art. 215 c.p.c., nonché nullità della sentenza, in relazione alla dedotta simulazione relativa della vendita in permuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha affermato che la vendita parziale di un appartamento non è di per sé vietata dalla normativa urbanistica richiamata, e che l'eventuale necessità di titoli edilizi o di abitabilità attiene, al più, all'attuazione del contratto o alla sua eventuale risoluzione per inadempimento, non alla sua nullità originaria.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il locale superiore fosse una pertinenza del bene principale e quindi separatamente alienabile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonoma circolazione giuridica della pertinenza rispetto al bene principale.
La Corte ha escluso che la vendita parziale di un appartamento sia vietata da questa norma; l'eventuale irregolarità urbanistica o la mancanza di titolo può incidere sull'attuazione del contratto o integrare inadempimento, non determinare automaticamente la nullità della vendita.
Richiamato nel ragionamento della Corte come norma che commina nullità per trasferimenti di immobili realizzati in assenza o difformità dalla concessione, ma non idonea, nel caso concreto, a vietare la vendita parziale dell'appartamento.
art. 222 R.D. n. 1265/1934
Richiamato dalla Corte quale disposizione che sanziona l'utilizzazione come alloggio di costruzioni prive di licenza di abitabilità, ma non tale da incidere sulla validità originaria della vendita.
Richiamato nel secondo motivo per contestare l'efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla contestazione della scrittura privata e alla pretesa nullità della sentenza per mancato esame della dedotta simulazione.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato nel secondo motivo per denunciare la nullità della sentenza.
Richiamato nel primo motivo per omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- La vendita parziale di una porzione immobiliare non è di per sé nulla per il solo fatto che l'operazione presupponga un frazionamento urbanisticamente rilevante; la nullità urbanistica colpisce il trasferimento di immobili abusivi nei casi previsti dalla legge, ma non ogni scorporo o vendita di parte del bene.
- Quando la regolarità urbanistica o abitativa è necessaria per rendere concretamente fruibile il bene trasferito, la relativa mancanza incide, in linea di principio, sull'adempimento del venditore e può giustificare rimedi contrattuali come la risoluzione, non la nullità originaria del contratto.
- La qualificazione di un locale come pertinenza va valutata in concreto, ma l'eventuale pertinenzialità non basta, da sola, a escludere la necessità di verifiche urbanistiche se l'operazione comporta un effettivo mutamento del numero delle unità immobiliari; tuttavia la mera vicenda urbanistica non trasforma automaticamente il contratto in nullo.
- Le censure che investono l'apprezzamento dei fatti e la qualificazione giuridica della vicenda devono confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata, e se l'errore denunciato riguarda il fondamento della nullità applicata in diritto, la cassazione può intervenire per correggere l'erronea sussunzione della fattispecie.
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