Cassazione Penale, Sentenza n. 38639/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Patti che, su istanza del Procuratore della Repubblica, aveva rideterminato in 8 mesi di reclusione la pena relativa al capo C della sentenza irrevocabile. Le censure deducevano: (1) illegittimità del trattamento sanzionatorio perché il fatto di cui al capo C costituiva una contravvenzione ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per la quale le pene previste sono l'arresto e l'ammenda e non la reclusione; (2) errata applicazione della diminuzione per il rito abbreviato: il Tribunale aveva ridotto la pena di un terzo mentre, per le contravvenzioni, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modif. dalla legge n. 103/2017, prevede la diminuzione della metà.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in caso di annullamento parziale senza rinvio, il Giudice dell'esecuzione deve individuare la frazione sanzionatoria eseguibile; tuttavia la pena rideterminata non poteva consistere in reclusione perché la fattispecie di cui al capo C è contravvenzionale ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975 (terzo comma: con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro). Inoltre la diminuzione per il rito abbreviato doveva essere quella prevista per le contravvenzioni (metà), non quella di un terzo. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha rideterminato la pena per il capo C in 3 mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda, applicando la diminuente nella misura prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., e tenendo conto dei limiti edittali dell'art. 4 l. 110/1975; la rideterminazione è stata disposta ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
terzo comma prevede la punizione del colpevole con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro
La Corte ha ritenuto che la fattispecie di cui al capo C sia contravvenzionale e pertanto non ammetta la pena della reclusione; il trattamento sanzionatorio deve rispettare i limiti edittali previsti per le contravvenzioni.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
la pena determinata per le contravvenzioni è diminuita della metà
La norma è considerata norma penale di favore: per una condanna relativa a contravvenzioni la diminuzione per il rito abbreviato è della metà e deve essere applicata anche in sede di rideterminazione esecutiva.
artt. 655 e 665, cod. proc. pen.
Consentono al Procuratore della Repubblica di rivolgersi al Giudice dell'esecuzione per risolvere questioni di eseguibilità e per la determinazione della frazione sanzionatoria nei casi di annullamento parziale senza rinvio.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di annullare senza rinvio l'atto impugnato e, quando non sono necessari ulteriori accertamenti, di rideterminare la pena in sede di cassazione; la Corte ha usato tale potere per fissare la pena corretta per il capo C.
Massime di principio
- In caso di annullamento parziale senza rinvio, spetta agli organi dell'esecuzione (e, in ultima istanza, al Giudice dell'esecuzione) individuare la frazione sanzionatoria eseguibile; la Cassazione può tuttavia dichiarare quali parti siano divenute irrevocabili e, se ricorrono i presupposti, annullare senza rinvio e rideterminare la pena.
- La qualificazione giuridica della fattispecie (delitto vs contravvenzione) è decisiva: non è consentito applicare pene non previste dalla norma edittale della fattispecie accertata; se la norma prevede arresto/ammenda non può essere sostituita la reclusione.
- Per le contravvenzioni la diminuente per il rito abbreviato è quella stabilita dall'art. 442, comma 2, come riformulato dalla legge n. 103/2017 (diminuzione della metà): tale regola è norma penale di favore e deve essere applicata anche in sede esecutiva o di rideterminazione della pena.
- Il Procuratore può istituire il procedimento davanti al Giudice dell'esecuzione per eliminare incertezze sull'eseguibilità della sentenza dopo annullamento parziale; il Giudice dell'esecuzione deve attenersi ai parametri edittali e procedurali vigenti.
- Quando la Corte ritiene che la correzione della pena non richieda nuovi accertamenti, può procedere alla rideterminazione in sede di cassazione senza rinvio.
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