Cassazione Penale, Ordinanza n. 11400/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto aggravato e ricettazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e ricettazione. L'unico motivo deduceva la mancanza di motivazione sulla ritenuta prova della responsabilità per i reati ascritti. La Corte ha ritenuto il motivo generico, perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già svolte in appello e volto, in realtà, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
Norme richiamate
È stata applicata la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella operata dal giudice di merito.
Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile.
Norma incriminatrice richiamata dal capo di imputazione per il reato di ricettazione.
Norma aggravatrice richiamata per il reato di furto aggravato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione delle censure di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, perché la valutazione del materiale probatorio appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
- La doglianza di vizio di motivazione è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione del fatto attraverso criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli adottati dai giudici di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, se del caso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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