Cassazione Penale, Ordinanza n. 40974/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la prescrizione del reato al momento della decisione di appello e ha ritenuto non scrutinabile il secondo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per guida in stato di ebbrezza. I motivi dedotti erano due: (1) erronea applicazione della legge penale per omessa declaratoria di prescrizione del reato; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che il motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato perché, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella disciplina e, per i reati commessi dall'1 gennaio 2020, opera la disciplina stabilita dalla legge n. 134/2021; pertanto, alla data della sentenza di appello il reato non era ancora prescritto. Quanto al secondo motivo, la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità della condotta: guida notturna in area urbana, in stato di positività all'etanolo, con passeggera a bordo, impatto contro un palo della luce, lesioni alla passeggera e collocazione trasversale del veicolo sulla carreggiata con grave pericolo per la circolazione.
Norme richiamate
art. 186, commi 2, 2-bis e 2-sexies d.lgs. n. 285/1992
Disposizione incriminatrice contestata per guida in stato di ebbrezza; la condanna confermata in appello e non sindacata nel merito in cassazione per l'inammissibilità del ricorso.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021
La disciplina della sospensione della prescrizione va applicata in base al tempo di commissione del reato; il reato non risultava prescritto alla data della sentenza di appello.
La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della decisione di merito, che aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando la gravità concreta della condotta.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- La sospensione del corso della prescrizione va applicata secondo la disciplina temporalmente vigente al momento del fatto, con conseguente esclusione di effetti retroattivi delle riforme successive se non espressamente previsti.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che deduce l'erronea declaratoria di prescrizione quando, alla data della decisione impugnata, il reato non era ancora estinto secondo la disciplina applicabile.
- La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza di merito, specie quando questa abbia valorizzato elementi concreti di gravità della condotta e del pericolo creato.
- La guida in stato di ebbrezza può escludere la particolare tenuità del fatto ove la condotta presenti modalità concretamente pericolose, come la circolazione notturna in area urbana con passeggero a bordo e conseguente sinistro con lesioni e intralcio alla circolazione.
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