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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27949/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato, che aveva riconosciuto a favore di un contribuente il rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione ai benefici previsti per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 1990. Il giudice di merito aveva ritenuto che l'amministrazione non avesse ancora integralmente ottemperato al giudicato e aveva nominato un commissario ad acta per disporre il pagamento del residuo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, comma 665, della L. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. 91/2017, sostenendo che la norma sopravvenuta, che subordina i rimborsi ai limiti di spesa e prevede per le istanze ammesse una riduzione del 50%, si applica anche ai rimborsi riconosciuti in sede giurisdizionale e dunque anche alla fase di ottemperanza del giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 incide sulla fase esecutiva/di ottemperanza e si applica anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza passata in giudicato. Ha quindi censurato il giudice regionale per avere escluso l'applicazione dei limiti e della riduzione del 50% ai rimborsi di fonte giudiziale, senza verificare la capienza delle risorse stanziate. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le sopravvenienze normative che introducono limiti quantitativi o di spesa ai rimborsi pubblici, in mancanza di una disciplina transitoria diversa, possono incidere sulla fase esecutiva e di ottemperanza del giudicato, pur senza alterare il titolo sostanziale del credito già accertato.
  • Quando il diritto al rimborso è soggetto a un regime legale di riparto delle risorse, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la capienza dello stanziamento e applicare, se del caso, la riduzione prevista dalla norma, senza distinguere tra riconoscimento amministrativo e riconoscimento giurisdizionale del credito.
  • Il giudicato che accerta l'an debeatur del rimborso non impedisce che la concreta erogazione sia regolata da successivi limiti legali incidenti sul quantum erogabile in sede esecutiva.
  • In tema di rimborsi pubblici condizionati a stanziamenti limitati, il controllo giudiziale in ottemperanza deve essere funzionale all'attuazione della legge sopravvenuta e non alla mera ripetizione integrale del quantum risultante dal titolo originario.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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