Cassazione Civile, Ordinanza n. 27949/2021 del 13/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato, che aveva riconosciuto a favore di un contribuente il rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione ai benefici previsti per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 1990. Il giudice di merito aveva ritenuto che l'amministrazione non avesse ancora integralmente ottemperato al giudicato e aveva nominato un commissario ad acta per disporre il pagamento del residuo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, comma 665, della L. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. 91/2017, sostenendo che la norma sopravvenuta, che subordina i rimborsi ai limiti di spesa e prevede per le istanze ammesse una riduzione del 50%, si applica anche ai rimborsi riconosciuti in sede giurisdizionale e dunque anche alla fase di ottemperanza del giudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 incide sulla fase esecutiva/di ottemperanza e si applica anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza passata in giudicato. Ha quindi censurato il giudice regionale per avere escluso l'applicazione dei limiti e della riduzione del 50% ai rimborsi di fonte giudiziale, senza verificare la capienza delle risorse stanziate. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014 n. 190
La disposizione, come novellata, disciplina i rimborsi delle maggiori imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 e, in combinazione con la normativa sopravvenuta, opera anche nella fase esecutiva/di ottemperanza del giudicato.
art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017 n. 123
La norma sopravvenuta introduce limiti di spesa ai rimborsi e prevede una riduzione del 50%; non incide sul titolo del diritto al rimborso, ma solo sulla sua concreta esecuzione e si applica anche ai procedimenti di ottemperanza relativi a giudicati già formati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale dedotto per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice di merito.
È richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176
È richiamato per la celebrazione della camera di consiglio da remoto.
Massime di principio
- Le sopravvenienze normative che introducono limiti quantitativi o di spesa ai rimborsi pubblici, in mancanza di una disciplina transitoria diversa, possono incidere sulla fase esecutiva e di ottemperanza del giudicato, pur senza alterare il titolo sostanziale del credito già accertato.
- Quando il diritto al rimborso è soggetto a un regime legale di riparto delle risorse, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la capienza dello stanziamento e applicare, se del caso, la riduzione prevista dalla norma, senza distinguere tra riconoscimento amministrativo e riconoscimento giurisdizionale del credito.
- Il giudicato che accerta l'an debeatur del rimborso non impedisce che la concreta erogazione sia regolata da successivi limiti legali incidenti sul quantum erogabile in sede esecutiva.
- In tema di rimborsi pubblici condizionati a stanziamenti limitati, il controllo giudiziale in ottemperanza deve essere funzionale all'attuazione della legge sopravvenuta e non alla mera ripetizione integrale del quantum risultante dal titolo originario.
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