Cassazione Civile, Ordinanza n. 15284/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso tra le parti. La promissaria acquirente aveva inizialmente chiesto l’esecuzione in forma specifica del preliminare, il prezzo ridotto per vizi dell’immobile e il risarcimento dei danni; nel corso del giudizio di primo grado aveva poi mutato la domanda in risoluzione per inadempimento della promittente venditrice. La società promittente venditrice si era difesa resistendo alla pretesa e aveva a sua volta chiesto in via riconvenzionale la risoluzione del preliminare per scadenza del termine essenziale. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 10682/2023, aveva accolto il ricorso della promissaria acquirente ritenendo, tra l’altro, che questa avesse effettivamente mutato la domanda in risoluzione per scadenza del termine essenziale e che, prima di valutare gli inadempimenti, occorresse verificare la natura essenziale del termine. La società ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: la Corte avrebbe erroneamente supposto che la controparte avesse mutato la domanda in domanda di risoluzione per scadenza del termine essenziale, mentre dagli atti risultava che la modifica era stata solo da esecuzione in forma specifica a risoluzione per inadempimento della promittente venditrice, e che nessuna domanda di risoluzione ex art. 1457 c.c. era stata proposta con la memoria ex art. 183 c.p.c. La ricorrente in revocazione ha inoltre censurato, nella fase rescissoria, i motivi già accolti nell’ordinanza revocanda, sostenendo che non vi fosse stata omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale della controparte e che la risoluzione di diritto per termine essenziale non potesse essere dichiarata d’ufficio. Ha anche contestato la conferma della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l’ordinanza n. 10682/2023 per errore di fatto, perché aveva erroneamente attribuito alla promissaria acquirente la proposizione di una domanda di risoluzione per scadenza del termine essenziale tramite memoria ex art. 183 c.p.c., mentre dagli atti risultava che tale mutamento non era stato compiuto e che la domanda era stata modificata soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, in domanda di risoluzione per inadempimento della promittente venditrice. Nella fase rescissoria, però, la Corte ha rigettato il ricorso originario per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma: ha ritenuto inammissibile il primo motivo sulla pretesa omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale della società, sia perché la stessa parte non poteva dolersi dell’omissione su una domanda della controparte, sia perché quella domanda non era stata riproposta in appello; ha respinto il secondo e il terzo motivo perché nessuna domanda di risoluzione per termine essenziale era stata proposta dalla promissaria acquirente e la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. non può essere pronunciata d’ufficio, oltre a costituire ipotesi distinta dalla risoluzione per inadempimento; ha respinto anche il quarto motivo confermando la condanna ex art. 96 c.p.c., valorizzando la trascrizione della domanda e l’assenza di un’offerta congrua del prezzo a fronte dell’infondatezza della pretesa. Le spese sono state poste a carico della soccombente e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c., incluso l’errore di fatto decisivo.
l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, decisiva, risultante immediatamente dagli atti e non cadente su un punto controverso.
la scadenza del termine essenziale produce risoluzione di diritto con effetti dichiarativi, ma la relativa pronuncia richiede pur sempre la domanda di parte e non è pronunciabile d’ufficio.
la risoluzione giudiziale per inadempimento è figura distinta dalla risoluzione di diritto per termine essenziale; se chiesta una, non può essere pronunciata l’altra fuori dai limiti della domanda.
la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento è rilevante solo se non operi prima una causa di risoluzione automatica per termine essenziale.
il giudice non può pronunciare oltre la domanda; la pronuncia di risoluzione per una causa non ritualmente dedotta integra ultra petita.
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
nel testo è richiamato come sede del mutamento della domanda; la Corte chiarisce che, nel caso concreto, tale memoria non era stata depositata per emendare il petitum nel senso ritenuto nell’ordinanza revocanda.
le domande riconvenzionali non riproposte in appello si intendono rinunciate e non possono fondare vizi di omessa pronuncia.
azione di esecuzione in forma specifica del preliminare, che nel caso concreto era stata originariamente proposta e poi sostituita da domanda di risoluzione per inadempimento.
la condanna per responsabilità processuale aggravata è stata ritenuta corretta in ragione della trascrizione della domanda e della totale infondatezza della pretesa, valutazione non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre quando il giudice di legittimità suppone l’esistenza di un fatto processuale incontrovertibilmente smentito dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti e la svista sia decisiva rispetto alla decisione.
- La revocazione è ammissibile anche contro un’ordinanza della Cassazione con rinvio se l’errore di fatto ha inciso in modo determinante sulla statuizione rescindente e sulla formulazione del principio di diritto.
- La risoluzione di diritto per scadenza del termine essenziale ex art. 1457 c.c. non può essere dichiarata d’ufficio: occorre una specifica domanda di parte, distinta dalla domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento ex art. 1453 c.c.
- Domanda di risoluzione per termine essenziale e domanda di risoluzione per inadempimento sono azioni diverse, con presupposti diversi; il giudice che pronunci l’una in luogo dell’altra, senza rituale domanda, incorre in ultrapetizione.
- Una domanda riconvenzionale non riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. non può fondare un vizio di omessa pronuncia nella sentenza di secondo grado.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. può fondarsi anche sul comportamento processuale complessivo della parte, quando la pretesa risulti manifestamente infondata e la condotta processuale sia abusiva o gravemente imprudente, purché la valutazione del giudice di merito sia congrua.
- In presenza di una deduzione di termine essenziale, il giudice deve prima verificare la natura essenziale del termine e solo dopo, se necessario, esaminare l’imputabilità del suo mancato rispetto o la sussistenza di inadempimenti contrapposti.
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