Cassazione Penale, Ordinanza n. 30666/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la causa dell'inammissibilità potesse essere ascritta a colpa del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Ha dedotto vizi di motivazione in punto di determinazione della pena. La Corte rileva però che, nel ricorso avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece proponibili doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né censure che riguardino soltanto la quantificazione della pena, salvo che si traduca in illegalità della sanzione. Poiché il motivo dedotto atteneva esclusivamente alla pena, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
indicato come titolo di condanna dell'imputato; la sentenza non entra nel merito della responsabilità, ma richiama il reato presupposto del giudizio di appello concordato.
richiamato come base procedurale della decisione di appello nel contesto del concordato; il ricorso contro tale tipo di sentenza è ammesso solo entro limiti ristretti.
la Corte afferma che, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia, non già censure sulla pena se non in caso di illegalità della sanzione.
la Corte esclude che nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis possano proporsi doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare l'onere economico conseguente all'inammissibilità, salvo che questa non sia incolpevole.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono scrutinabili solo i vizi che incidono sulla validità dell'accordo processuale o sulla conformità della decisione all'accordo stesso; restano precluse censure estranee a tali profili.
- Le doglianze relative alla mera determinazione della pena non sono ammissibili se non deducono una vera e propria illegalità della sanzione; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un riesame del merito sanzionatorio.
- Non possono essere introdotte, tramite ricorso contro la sentenza concordata in appello, questioni sui motivi rinunciati né sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., perché tali profili esulano dai limiti del mezzo di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30656/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →