Cassazione Civile, Ordinanza n. 17791/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento: il ricorso originario della contribuente era stato accolto nei gradi di merito. In appello, la Commissione tributaria regionale, pur confermando l'esito favorevole alla contribuente, ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese di lite del doppio grado liquidandole in Euro 3.000 complessivi, con distrazione in favore del difensore della contribuente. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un motivo articolato in due censure, la violazione del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, delle tabelle parametriche allegate, dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando: (a) che la CTR avesse liquidato in modo unico e onnicomprensivo le spese di primo e secondo grado, senza distinguere le voci relative a ciascun grado e quindi senza consentire il controllo sui criteri seguiti; (b) che la liquidazione complessiva fosse, comunque, inferiore ai parametri applicabili allo scaglione di valore della controversia, senza adeguata motivazione dello scostamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla liquidazione onnicomprensiva delle spese per entrambi i gradi di merito, perché il giudice deve liquidare separatamente spese e compensi per ciascun grado, così da rendere controllabili i criteri adottati e le eventuali riduzioni. Ha inoltre ritenuto manifestamente fondata la censura sulla misura del compenso, poiché la somma complessivamente liquidata risultava inferiore ai parametri di riferimento per lo scaglione di valore senza alcuna motivazione sullo scostamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova liquidazione delle spese e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
I parametri tariffari devono essere utilizzati per la liquidazione dei compensi professionali; lo scostamento dai valori di riferimento richiede motivazione controllabile.
Modifica il d.m. n. 55/2014 e resta rilevante ai fini della determinazione dei parametri applicabili.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regola la liquidazione delle spese nel processo tributario e impone un criterio conforme ai parametri e alla motivazione del provvedimento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della decisione sulle spese deve consentire il controllo delle ragioni della liquidazione.
Concorre a imporre una motivazione comprensibile e verificabile della liquidazione giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il giudice deve liquidare separatamente le spese di ciascun grado di giudizio, perché una liquidazione unitaria e forfettaria impedisce alle parti e al giudice di legittimità di verificare i criteri seguiti.
- La liquidazione dei compensi professionali deve collocarsi entro i parametri normativi applicabili; se il giudice intende discostarsene ulteriormente in aumento o in diminuzione, deve darne adeguata motivazione.
- Nel processo tributario la parte vittoriosa è legittimata a impugnare la statuizione sulle spese anche se sia stata disposta la distrazione in favore del difensore, quando il gravame riguarda solo l'adeguatezza della liquidazione e non la distrazione stessa.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese deve essere tale da rendere controllabili le ragioni della riduzione o dell'aumento rispetto ai parametri di riferimento.
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