Cassazione Penale, Sentenza n. 18810/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la determinazione del trattamento sanzionatorio denunciando vizi di motivazione: nella sentenza di primo grado il Tribunale, nel rito abbreviato, aveva dichiarato che la pena risultante sarebbe stata soggetta alla riduzione di un terzo prevista per il rito, ma il dispositivo aveva ridotto soltanto la pena pecuniaria (da euro 150 a euro 100) omettendo di applicare la riduzione anche alla pena detentiva. La Corte di appello ha confermato la condanna ritenendo prevalente il dispositivo sulla motivazione; il ricorrente sostiene che si tratti di un errore logico e aritmetico e che la riduzione per il rito doveva essere applicata coerentemente anche alla pena detentiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha rilevato una illogicità e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo (discrepanza sul calcolo della riduzione per il rito) e ha disposto che in sede di rinvio la Corte territoriale chiarisca la volontà del giudice di merito e operi i calcoli corretti. Inoltre ha disposto che il giudice del rinvio, in via preliminare, verifichi la condizione di procedibilità alla luce del D.Lgs. n. 150/2022 (entrato in vigore il 30/12/2022) che ha reso il reato di furto procedibile a querela e, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore, verifichi l'eventuale presentazione della querela nei termini ex art.85 del medesimo decreto.
Norme richiamate
Richiamata come causa diminutiva (equivalente alle aggravanti contestate) applicata nella determinazione della pena di base dal giudice di merito
art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.
Stabilisce che nel rito abbreviato la pena in concreto determinata deve essere ridotta della misura fissa di un terzo; tale riduzione deve essere applicata coerentemente ai vari elementi della pena (detentiva e pecuniaria) salvo espressa motivazione contraria
art. 624 cod. pen. (testo dopo D.Lgs. n.150/2022)
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis"
D.Lgs. n.150/2022 ha trasformato il reato di furto in procedibile a querela della persona offesa, con eccezioni; di conseguenza il giudice del rinvio deve verificare la sussistenza della querela come condizione di procedibilità
"Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"
Dispositivo transitorio che consente alla persona offesa di proporre querela entro il termine decorrente dall'entrata in vigore del decreto per i fatti anteriori, utile per valutare la procedibilità dei reati di furto commessi prima del 30/12/2022
Giurisprudenza sulla prevalenza del dispositivo sulla motivazione (Sez. 2 n. 11072/2020; Sez.2 n.15986/2016; Sez.3 n.3969/2018)
La Cassazione ricorda che la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta: in presenza di difformità tra dispositivo e motivazione occorre valutare la volontà effettiva del giudice anche tramite la motivazione; se la motivazione contiene elementi certi che rendono errato il dispositivo, il dispositivo non deve automaticamente prevalere
Massime di principio
- La regola della prevalenza del dispositivo sul testo della motivazione non è assoluta: in caso di contraddizione evidente il giudice di legittimità può annullare e rinviare affinché venga chiarita la reale volontà decisoria e siano eseguiti i calcoli sanzionatori corretti
- Nel rito abbreviato la riduzione fissa di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. deve essere applicata in modo coerente alla determinazione complessiva della pena (tanto alla componente detentiva quanto a quella pecuniaria), salvo che la motivazione esprima chiaramente e logicamente una diversa intenzione
- Se esiste una disparità aritmetica tra parte motiva e dispositivo (es. applicazione della riduzione solo alla multa), la parte che impugna deve evidenziare il calcolo concreto e chiedere la correzione o il chiarimento; la Corte di cassazione controllerà la logica della motivazione
- Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.150/2022 il reato di furto è procedibile a querela: nei procedimenti o rinvii per fatti anteriori occorre verificare la presenza o la tempestiva presentazione della querela ai sensi dell'art.85 del decreto
- In sede di rinvio limitato (solo per il trattamento sanzionatorio) la Corte territoriale dovrà correggere i calcoli e motivare compiutamente ogni eventuale scelta diversa dall'applicazione automatica della riduzione per il rito
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