Cassazione Civile, Ordinanza n. 22002/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un investitore aveva convenuto in giudizio una banca intermediaria per tre ordini di acquisto di prodotti finanziari: per uno sosteneva che la sottoscrizione non fosse a lui riferibile, per gli altri due lamentava l’inadempimento degli obblighi informativi e di profilatura del cliente da parte dell’intermediario. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, mentre la corte d’appello aveva ritenuto accertata la violazione degli obblighi di informazione attiva e aveva condannato la banca al risarcimento di una somma maggiore, escludendo la ratifica dell’ordine con firma falsa e negando che, nella liquidazione del danno, potessero detrarsi i proventi percepiti dal cliente da terzi o il controvalore di vendita dei titoli. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sugli obblighi informativi e sul diritto di difesa, lamentando che la corte territoriale non avrebbe considerato il profilo soggettivo dell’investitore, l’adeguatezza delle operazioni e l’istanza di prova testimoniale; 2) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale in relazione al profilo di rischio del cliente, all’adeguatezza delle operazioni e al nesso causale tra inadempimento e danno, sostenendo anche che un ordine era corredato da avvertimento di inadeguatezza; 3) violazione dell’art. 1399 c.c., dei principi di compensatio lucri cum damno e omesso esame di fatti decisivi, contestando sia il mancato riconoscimento della ratifica dell’ordine con firma falsa sia la mancata detrazione, dal danno, di cedole, ricavi di vendita e altri vantaggi economici conseguiti dall’investitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo motivo e ha accolto il terzo motivo nei limiti della compensatio lucri cum damno. In particolare, ha ritenuto che le censure sul primo motivo mirassero in realtà a una nuova valutazione dei fatti di merito e che la doglianza sulla prova testimoniale fosse inammissibile anche per difetto di autosufficienza. Ha considerato infondato il secondo motivo, affermando che l’obbligo di informazione attiva grava comunque sull’intermediario e che, in tema di risarcimento per violazione degli obblighi informativi, il nesso causale tra inadempimento e danno può presumersi, salvo prova contraria dell’intermediario. Ha invece accolto il terzo motivo nella parte in cui contestava la liquidazione del danno senza considerare i vantaggi economici conseguiti dall’investitore, richiamando il principio per cui, quando il medesimo fatto genera sia danno sia lucro, il risarcimento va ridotto dei vantaggi derivanti al danneggiato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non vi fonda la decisione, ritenendo inammissibile la censura che mirava a rivalutare il fatto.
Sono richiamati dal ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e diligenza dell’intermediario, ma la Corte non accoglie la censura di merito sul punto.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla prova testimoniale, ma la censura è dichiarata inammissibile.
Richiamato nel primo motivo, senza specifico accoglimento da parte della Corte.
art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998
Definisce l’obbligo di acquisire informazioni sul cliente; la Corte distingue tale obbligo dall’obbligo di informazione attiva sull’operazione specifica.
art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998
Impone all’intermediario di fornire all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione prima di eseguirla o consigliarla.
Le censure fondate su documenti non riprodotti o non adeguatamente localizzati nel ricorso sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
La Corte esclude che, nel caso concreto, fosse decisiva la doglianza sulla ratifica dell’ordine con firma falsa, perché non era stata prospettata una spendita indebita di potere rappresentativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito alla parte chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito: il controllo di legittimità riguarda la legalità e la logicità della decisione, non il riesame del merito.
- L’omessa ammissione di una prova testimoniale può essere dedotta in cassazione solo se si traduce in un vizio decisivo della motivazione su un punto controverso e la prova non ammessa sia idonea, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a sovvertire l’esito della controversia.
- Negli investimenti finanziari l’obbligo di informazione attiva grava sull’intermediario anche quando l’operazione sia tecnicamente connotata o l’investitore abbia un profilo di rischio elevato; la valutazione del cliente non esaurisce il dovere informativo sulla singola operazione.
- Accertato l’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario, il nesso causale tra tale inadempimento e il danno dell’investitore può essere ritenuto in via presuntiva, spettando all’intermediario provare che il pregiudizio si sarebbe verificato comunque.
- Nel risarcimento del danno da illecito o da inadempimento, quando un unico fatto produce contestualmente una perdita e un vantaggio economico per il danneggiato, il giudice deve applicare il criterio della compensatio lucri cum damno e detrarre i benefici causalmente collegati al medesimo fatto, per evitare un ingiustificato arricchimento del danneggiato.
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