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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32256/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata impugnava la sentenza di condanna (ammenda €300) deducendo: 1) violazione dell'art. 529 c.p.p., sostenendo che l'azione dovesse essere dichiarata improcedibile per mancanza di querela in conseguenza delle modifiche al regime di procedibilità dell'art. 659 c.p. introdotte dalla c.d. "riforma Cartabia" (d.lgs. 150/2022); 2) vizi nelle modalità di rilevamento e nella taratura dell'attrezzatura fonometrica utilizzata per misurare l'inquinamento acustico; 3) carenza di motivazione riguardo al "rumore residuo" (per effetto dell'emergenza Covid) che avrebbe falsato le misurazioni fonometriche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbenti i restanti. Richiamando la giurisprudenza, ha chiarito che la contestazione, priva di espresso riferimento a violazione di specifiche disposizioni o prescrizioni dell'Autorità, era riferita al primo comma dell'art. 659 c.p., che dopo il d.lgs. 150/2022 è procedibile a querela. In mancanza della querela (o di una costituzione di parte civile intesa come espressione della volontà querelatoria), è venuta meno la condizione di procedibilità. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    riferimento al primo comma (disturbo delle occupazioni e del riposo) e al secondo comma (ora terzo), citati e distinti nella giurisprudenza richiamata

    La Corte interpreta che il secondo (ora terzo) comma riguarda violazioni di specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell'Autorità; il primo comma riguarda il disturbo generale e, dopo il d.lgs. 150/2022, è procedibile a querela.

  • art. 529 cod. proc. pen.

    menzionato come norma invocata dal primo motivo per chiedere l'improcedibilità

    Art. 529 c.p.p. disciplina l'improcedibilità per mancanza della querela quando questa sia condizione di procedibilità; la Corte ha accolto la questione di procedibilità basata su tale articolo.

  • decreto legislativo 150/2022 (c.d. "riforma Cartabia")

    menzionato come causa della modifica del regime di procedibilità dell'art. 659 (inserimento di un secondo comma)

    Ha introdotto la procedibilità a querela per le ipotesi riferite al primo comma dell'art. 659; quindi, in assenza di querela, l'azione penale relativa a quella ipotesi è improcedibile.

  • legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma secondo

    richiamata nella giurisprudenza: "l'illecito amministrativo ... qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore"

    La Corte distingue il mero superamento dei limiti (illecito amministrativo ai sensi della legge n. 447/1995) dalle ipotesi penali previste dall'art. 659 c.p.; il superamento dei limiti non comporta automaticamente responsabilità penale.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 150/2022 ("riforma Cartabia"), le condotte riconducibili al primo comma dell'art. 659 c.p. sono procedibili solo a querela: senza querela l'azione penale è improcedibile.
  • È fondamentale distinguere se l'imputazione riguarda il mero superamento dei limiti di emissione (competenza sanzionatoria amministrativa secondo la legge n. 447/1995) oppure una condotta che ecceda la normale tollerabilità o violi specifiche prescrizioni: le conseguenze sostanziali e processuali sono diverse.
  • Se l'atto di accusa non indica la violazione di norme o prescrizioni specifiche (comma relativo a infrazioni regolamentari/autoritarie), il difensore dovrebbe tempestivamente eccepire la mancanza della querela come condizione di procedibilità.
  • La costituzione di parte civile può essere interpretata dalla giurisprudenza come espressione della volontà querelatoria; in mancanza di costituzione o querela, il processo rischia l'improcedibilità.
  • Sebbene la questione di procedibilità possa assorbire i profili tecnici, in casi processualmente ammissibili la validità delle misurazioni fonometriche richiede documentazione sulla taratura degli strumenti e sulla contestualizzazione (es. rumore residuo dovuto a situazioni straordinarie come la pandemia).
  • Per il pubblico ministero: prima di procedere verificare la presenza della querela o che i fatti rientrino nelle ipotesi non assoggettate a querela (es. violazione di prescrizioni specifiche). Per la polizia giudiziaria: curare taratura, protocollo di rilevazione e documentazione ambientale.

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