Cassazione Civile, Ordinanza n. 08886/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia origina da un processo esecutivo immobiliare: l’avvocata aveva proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva respinto l’istanza di estinzione del processo esecutivo immobiliare, con condanna alle spese e al risarcimento per lite temeraria. Il Tribunale aveva rigettato il reclamo e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione la stessa avvocata ha proposto il ricorso in proprio ex art. 86 c.p.c., sostenendo di poter agire personalmente e richiamando l’art. 24, comma 1, Cost., per affermare che il diritto di azione non potrebbe essere limitato da requisiti di patrocinio; la Corte ha tuttavia rilevato che la ricorrente non risulta abilitata al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e che il ricorso è pertanto inammissibile per difetto del ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché sottoscritto e proposto personalmente da un’avvocata che, secondo le risultanze richiamate in ordinanza, non è abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ha ritenuto irrilevante il richiamo all’art. 24 Cost., poiché le norme del codice di rito e dell’ordinamento forense impongono il patrocinio tecnico davanti alla Corte di cassazione. Non sono state poste spese, poiché gli intimati non si sono costituiti. La ricorrente è stata inoltre condannata ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di Euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei casi previsti, ma non deroga al requisito del patrocinio speciale davanti alla Corte di cassazione quando richiesto dalla legge.
richiamato per la definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio sul ricorso ritenuto inammissibile.
regola la fissazione e la trattazione della causa in camera di consiglio a seguito di richiesta di decisione collegiale sulla proposta di definizione accelerata.
norma sulla quale si fondava il reclamo proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva respinto l’istanza di estinzione del processo esecutivo.
prevede la necessità della difesa tecnica nei casi in cui la parte non possa stare in giudizio personalmente; la Corte lo richiama quale fondamento dell’inammissibilità del ricorso sottoscritto personalmente.
impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito albo speciale munito di procura speciale.
art. 66, comma 3, R.D. n. 37 del 1934
richiede la rappresentanza e difesa di avvocato iscritto all’albo speciale degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
art. 24, comma 1, Cost.
invocato dalla ricorrente per sostenere l’ampiezza del diritto di azione; la Corte esclude che tale norma elimini i requisiti legali del patrocinio tecnico in cassazione.
art. 14, comma 3, lett. d), Patto internazionale sui diritti civili e politici
richiamato dalla Corte per affermare che la disposizione concerne il processo penale e non incide sul patrocinio nel processo civile.
art. 6, comma 3, lett. c), CEDU
richiamato dalla Corte per la medesima ragione: tutela difensiva nel processo penale, senza incidere sul patrocinio civile in cassazione.
legge 25 ottobre 1977, n. 881
legge di ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici, richiamata solo come fonte del trattato internazionale.
legge 4 agosto 1955, n. 848
legge di ratifica della CEDU, richiamata solo come fonte del trattato internazionale.
consente la condanna della parte al pagamento di una somma equitativa in caso di condotta processuale abusiva o gravemente ingiustificata; applicato nella misura massima di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; la proposizione personale da parte della parte, anche se avvocato, è inammissibile se manca tale abilitazione.
- Il diritto costituzionale di azione e difesa non elimina i requisiti legali di rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità, perché si tratta di limiti organizzativi ragionevoli del processo e non di ostacoli ingiustificati all’accesso alla giustizia.
- Le disposizioni internazionali richiamate in tema di difesa nel processo penale non incidono sul regime del patrocinio nel processo civile dinanzi alla Corte di cassazione.
- In presenza di ricorso manifestamente inammissibile per reiterata inosservanza del requisito del patrocinio speciale, la Corte può applicare la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. oltre alle conseguenze processuali dell’inammissibilità.
- Quando il ricorso è inammissibile e gli intimati non si costituiscono, non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite.
- rami
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