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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08886/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia origina da un processo esecutivo immobiliare: l’avvocata aveva proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva respinto l’istanza di estinzione del processo esecutivo immobiliare, con condanna alle spese e al risarcimento per lite temeraria. Il Tribunale aveva rigettato il reclamo e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione la stessa avvocata ha proposto il ricorso in proprio ex art. 86 c.p.c., sostenendo di poter agire personalmente e richiamando l’art. 24, comma 1, Cost., per affermare che il diritto di azione non potrebbe essere limitato da requisiti di patrocinio; la Corte ha tuttavia rilevato che la ricorrente non risulta abilitata al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e che il ricorso è pertanto inammissibile per difetto del ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché sottoscritto e proposto personalmente da un’avvocata che, secondo le risultanze richiamate in ordinanza, non è abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ha ritenuto irrilevante il richiamo all’art. 24 Cost., poiché le norme del codice di rito e dell’ordinamento forense impongono il patrocinio tecnico davanti alla Corte di cassazione. Non sono state poste spese, poiché gli intimati non si sono costituiti. La ricorrente è stata inoltre condannata ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di Euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei casi previsti, ma non deroga al requisito del patrocinio speciale davanti alla Corte di cassazione quando richiesto dalla legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio sul ricorso ritenuto inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la fissazione e la trattazione della causa in camera di consiglio a seguito di richiesta di decisione collegiale sulla proposta di definizione accelerata.

  • art. 630 c.p.c.

    norma sulla quale si fondava il reclamo proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva respinto l’istanza di estinzione del processo esecutivo.

  • art. 82, comma 3, c.p.c.

    prevede la necessità della difesa tecnica nei casi in cui la parte non possa stare in giudizio personalmente; la Corte lo richiama quale fondamento dell’inammissibilità del ricorso sottoscritto personalmente.

  • art. 365 c.p.c.

    impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito albo speciale munito di procura speciale.

  • art. 66, comma 3, R.D. n. 37 del 1934

    richiede la rappresentanza e difesa di avvocato iscritto all’albo speciale degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

  • art. 24, comma 1, Cost.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l’ampiezza del diritto di azione; la Corte esclude che tale norma elimini i requisiti legali del patrocinio tecnico in cassazione.

  • art. 14, comma 3, lett. d), Patto internazionale sui diritti civili e politici

    richiamato dalla Corte per affermare che la disposizione concerne il processo penale e non incide sul patrocinio nel processo civile.

  • art. 6, comma 3, lett. c), CEDU

    richiamato dalla Corte per la medesima ragione: tutela difensiva nel processo penale, senza incidere sul patrocinio civile in cassazione.

  • legge 25 ottobre 1977, n. 881

    legge di ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici, richiamata solo come fonte del trattato internazionale.

  • legge 4 agosto 1955, n. 848

    legge di ratifica della CEDU, richiamata solo come fonte del trattato internazionale.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    consente la condanna della parte al pagamento di una somma equitativa in caso di condotta processuale abusiva o gravemente ingiustificata; applicato nella misura massima di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; la proposizione personale da parte della parte, anche se avvocato, è inammissibile se manca tale abilitazione.
  • Il diritto costituzionale di azione e difesa non elimina i requisiti legali di rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità, perché si tratta di limiti organizzativi ragionevoli del processo e non di ostacoli ingiustificati all’accesso alla giustizia.
  • Le disposizioni internazionali richiamate in tema di difesa nel processo penale non incidono sul regime del patrocinio nel processo civile dinanzi alla Corte di cassazione.
  • In presenza di ricorso manifestamente inammissibile per reiterata inosservanza del requisito del patrocinio speciale, la Corte può applicare la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. oltre alle conseguenze processuali dell’inammissibilità.
  • Quando il ricorso è inammissibile e gli intimati non si costituiscono, non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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