Cassazione Penale, Sentenza n. 10466/2026 del 18/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in grado d'appello, della condanna emessa con rito abbreviato: l'imputato censura (a) carenza di adeguata motivazione sulla sua responsabilità; (b) errata qualificazione del luogo del fatto, deducendo che il tentativo di furto non era avvenuto in "privata dimora" e chiedendo la riqualificazione del fatto come furto semplice e il proscioglimento per carenza di querela; (c) insufficiente motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per genericità il primo e il terzo motivo (carenza della specificazione degli elementi di fatto e dei punti della sentenza impugnata). Sul secondo motivo, ritenuto infondato nei limiti dell'inammissibilità, la Corte ha confermato che il garage dove fu tentato il furto costituiva pertinenza dell'abitazione rurale frequentata dalla persona offesa e, quindi, luogo pertinente alla privata dimora ai fini dell'applicazione dell'art. 624-bis c.p. Ha confermato, dunque, la condanna di primo grado (pena confermata) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'elemento del tentativo; la condotta è stata valutata nel quadro del tentativo di reato.
Richiamato per la cooperazione di persone nel reato (concorso di persone), parte della ricostruzione contestuale della responsabilità penale.
Norma applicata per configurare il reato come furto aggravato in luogo pertinente alla privata dimora; la Corte ha ritenuto che il garage fosse pertinenza della privata dimora, richiamando la giurisprudenza che tutela luoghi funzionalmente destinati alla vita privata anche se il titolare ha residenza diversa.
Richiamato quale circostanza aggravante (es. commesso in luogo destinato all'abitazione o sua pertinenza) che ha inciso sulla qualificazione aggravata del furto.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiamato come limite procedurale al contenuto del ricorso in cassazione (il motivo è stato sviluppato entro i limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.).
Codice di procedura penale, art. 581
Richiamato nella motivazione sull'ammissibilità dell'impugnazione: il ricorso deve contenere il confronto argomentato con le ragioni del provvedimento impugnato; la mancata specificazione dei punti censurati porta all'inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione i motivi non possono essere espressi in termini meramente assertivi: occorre indicare gli elementi fattuali e le parti della sentenza impugnata oggetto di censura; l'assenza di tale requisito rende il motivo generico e inammissibile.
- La qualificazione del luogo del reato come "privata dimora" o sua pertinenza si basa sul collegamento funzionale e sull'uso per atti della vita privata; non è rilevante che il titolare risieda altrove.
- Il garage o altre strutture accessorie possono costituire pertinenza della privata dimora se esiste una connessione funzionale durevole con l'abitazione principale, anche in mancanza di contiguità fisica.
- Per contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche o la dosimetria della pena è necessario documentare e indicare i vizi di motivazione o gli elementi probatori omessi o valutati erroneamente dalla sentenza impugnata.
- Se il ricorrente deduce che manca la querela o che il fatto andrebbe riqualificato, deve confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni e i fatti accertati nei motivi di grado precedente; altrimenti la censura risulta inefficace.
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