Cassazione Civile, Ordinanza n. 25016/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite originava da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito induttivamente il reddito d’impresa di un soggetto operante nel settore delle costruzioni edilizie, recuperando IRPEF, IRAP, IVA, addizionali e accessori. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, riducendo al 30% il maggior reddito accertato; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello del contribuente. Contro tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nelle more il ricorrente aveva depositato documentazione per la definizione agevolata delle controversie ex art. 6 d.l. 119/2018, versando la prima rata. La Corte ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti della definizione agevolata e l’assenza di diniego dell’Amministrazione o di istanza di trattazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6 d.l. 119/2018, rilevando che il contribuente aveva prodotto la prova del versamento dovuto per la prima rata e che non risultavano né un diniego dell’Amministrazione finanziaria notificato entro il termine previsto, né un’istanza di trattazione, né un diniego poi impugnato. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere conseguente all’adesione alla definizione agevolata. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate e ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della controversia, in presenza della documentazione del pagamento dovuto e in assenza di diniego tempestivo o di istanza di trattazione, comporta l’estinzione del processo.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata come base della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l’obbligo di versamento del c.d. doppio contributo unificato in caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- L’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, quando sia comprovato il pagamento dovuto e non intervenga un tempestivo diniego dell’Amministrazione, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- In mancanza di istanza di trattazione e di un provvedimento di diniego notificato nei termini, il giudice deve prendere atto dell’intervenuta estinzione del processo.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.
- In caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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