Cassazione Penale, Ordinanza n. 15763/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità per riciclaggio. Ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nel giudizio di responsabilità, lamentando travisamento della prova per omessa o errata valutazione della testimonianza di un soggetto indicato come Giallongo Domenico; (2) ulteriori censure sul medesimo tema probatorio, sostanzialmente volte a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato inquadramento del fatto come ricettazione; (4) vizi in punto di trattamento sanzionatorio, inclusa la recidiva e il diniego di una attenuante speciale riferita all'art. 648-bis, comma 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, perché ripetitivi di censure già disattese nei gradi di merito, e perché una delle doglianze non era stata specificamente dedotta in appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i primi motivi chiedevano una inammissibile rilettura del materiale probatorio; che la doppia conforme limitava ulteriormente il sindacato sul travisamento della prova; che il terzo motivo era aspecifico perché riproduttivo delle censure di appello; che il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio era manifestamente infondato; che la doglianza sull'attenuante speciale non era scrutinabile perché non previamente dedotta in appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura relativa alla presunta attenuante speciale è stata ritenuta non esaminabile in cassazione perché non dedotta specificamente con i motivi di appello.
La deduzione in cassazione di una questione non proposta in appello è preclusa, a pena di inammissibilità.
Richiamato per la valutazione concreta della recidiva, che deve considerare il rapporto tra il fatto attuale e le precedenti condanne.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di appello, salvo il controllo sui vizi logicamente e giuridicamente rilevanti.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza d'appello.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si limitino a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo necessario esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
- La recidiva deve essere valutata in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando se e in quale misura le precedenti condanne rivelino una perdurante inclinazione al delitto e abbiano inciso sulla commissione del nuovo reato.
- Non sono proponibili in cassazione questioni non specificamente dedotte nei motivi di appello, salvo che il ricorso censuri in modo puntuale l'eventuale incompletezza o inesattezza del riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15698/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15713/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15730/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15732/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15733/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15734/2026 del 30/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →