Cassazione Penale, Sentenza n. 25960/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Singh era stato condannato dal Giudice di pace di Modena per aver continuato a permanere illegalmente in Italia in violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Parma il 7 giugno 2021 (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998). Il difensore di ufficio ha proposto ricorso per cassazione senza essere munito del mandato speciale rilasciato dall'imputato assente e ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., oltre a censurare la motivazione della sentenza per mancata acquisizione e verifica del provvedimento questorile contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del mandato speciale allegato all'atto di impugnazione nel caso di impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza. Ha altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., confermando la legittimità della disciplina che richiede il deposito del mandato per garantire che l'impugnazione rappresenti la volontà consapevole dell'imputato. Per effetto dell'inammissibilità, non è stata esaminata nel merito la censura relativa alla mancata acquisizione dell'ordine di allontanamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter
Norma penale che sanziona la permanenza illegale sul territorio dello Stato in violazione di un provvedimento di allontanamento; utilizzata come capo d'imputazione nella sentenza di merito.
cod. proc. pen., art. 581, comma 1-quater
Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte interpreta la norma come requisito formale essenziale per l'ammissibilità del ricorso proposto dal difensore di ufficio quando l'imputato è stato giudicato in assenza; la finalità è garantire che l'impugnazione rifletta la volontà consapevole dell'imputato e ridurre i processi celebrati ad insaputa dell'interessato. La Corte ritiene manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sollevata.
Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.
La sentenza richiama questa norma per sottolineare che il giudizio in assenza presuppone la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; da ciò deriva la ragionevolezza di richiedere al difensore di ufficio il mandato speciale per impugnare.
cod. proc. pen., art. 585, comma 1-bis
Citata come correttivo introdotto dalla riforma: allunga di 15 giorni il termine per proporre impugnazione a favore del difensore dell'imputato giudicato in assenza.
cod. proc. pen., art. 175, comma 2
Riferimento all'istituto della restituzione nel termine per l'imputato giudicato in assenza che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; considerato come bilanciamento alle nuove restrizioni sulle impugnazioni proposte dal difensore di ufficio.
cod. proc. pen., art. 99, comma 2
Utilizzata per chiarire che il difensore può togliere effetto ad alcuni atti compiuti per conto dell'imputato prima che intervenga decisione del giudice; nella motivazione si sottolinea la natura rappresentativa del difensore rispetto al potere di impugnazione personale dell'imputato.
cod. proc. pen., art. 571, comma 4
Richiamato per indicare che l'imputato può togliere effetto all'impugnazione proposta dal difensore nei modi previsti per la rinuncia.
cod. proc. pen., art. 613, comma 1
Menzionata nella discussione circa le modalità di proposizione del ricorso (sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale), distinta dalla legittimazione sostanziale a impugnare.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza e l'impugnazione è proposta dal difensore di ufficio, l'atto di impugnazione deve essere corredato, a pena di inammissibilità, del mandato speciale rilasciato dopo la sentenza: la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- Le questioni di legittimità costituzionale dirette a censurare l'obbligo del mandato speciale per il difensore di ufficio sono nella giurisprudenza della Corte di Cassazione usualmente ritenute manifestamente infondate: la misura è considerata ragionevole per garantire che l'impugnazione rifletta la volontà consapevole dell'imputato e per evitare processi di impugnazione celebrati ad insaputa dell'interessato.
- In presenza di contestazioni sulla regolarità o sull'effettiva notificazione di provvedimenti amministrativi (es. ordine di allontanamento), è necessario acquisire e documentare nei gradi di merito i provvedimenti amministrativi, le relative notifiche e, se del caso, le traduzioni o le prove della comprensione dell'atto da parte dello straniero; affidarsi esclusivamente alla deposizione del verbalizzante può risultare insufficiente se il tema viene fatto valere nel merito, ma tali censure non possono essere esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali.
- Il difensore di fiducia non è soggetto allo stesso obbligo formale del difensore di ufficio: la nomina fiduciaria costituisce presunzione di contatto e conoscenza del processo da parte dell'imputato; dunque, l'organizzazione della difesa e l'adempimento di formalità d'impugnazione differiscono a seconda del tipo di mandato.
- Se il difensore non riesce a contattare l'imputato prima di proporre impugnazione, occorre ottenere il mandato speciale prima del deposito o valutare strumenti alternativi (es. istanza di restituzione in termini, prova di mancata conoscenza effettiva) per evitare l'inammissibilità; la documentazione dell'impossibilità di contatto non sostituisce il requisito del mandato.
- Quando si intende censurare la fondatezza di una condanna basata su un provvedimento amministrativo (es. ordine di allontanamento), è prudente far emergere e depositare negli atti di merito il provvedimento stesso (e gli elementi relativi alla sua notificazione e comprensibilità) per poter ottenere un riesame effettivo nelle fasi successive del processo.
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