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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27172/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso. Nel giudizio originario la lite riguardava due ordinanze-ingiunzioni conseguenti a verbali di accertamento per superamento dei limiti di velocità, rilevati con apparecchiatura elettronica a distanza. Nel ricorso per revocazione la società ha dedotto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 c.p.c., un errore di fatto revocatorio: la Corte avrebbe supposto erroneamente che le infrazioni fossero state accertate con un "autovelox", mentre sarebbero state rilevate con diverso apparato denominato "Red Speed Evo L2". La ricorrente ha inoltre riproposto, in sede rescissoria, i quattro motivi già dedotti nel precedente giudizio di legittimità. La Prefettura intimata non ha svolto difese nel giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il richiamo all'"autovelox" fosse usato in senso lato, come indicazione di qualsiasi apparecchio automatico di rilevazione a distanza, e comunque che il ricorrente non avesse allegato in modo specifico la decisività dell'asserito errore percettivo né le differenze funzionali tra i due apparati. Conseguentemente, poiché il motivo rescindente era inammissibile, è stato precluso l'esame delle questioni riproposte in sede rescissoria. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; il ricorso è scrutinato entro i limiti del vizio revocatorio dedotto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio rilevante consiste in una falsa percezione di un fatto decisivo, risultante in modo evidente dagli atti interni del giudizio; non può riguardare attività interpretativa o valutativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione dell'impugnazione con esito sfavorevole, va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio contro una pronuncia della Corte di cassazione è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione immediatamente verificabile degli atti interni di causa, tale da indurre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, non discusso tra le parti.
  • Non integra errore revocatorio la qualificazione descrittiva, usata in senso lato, di un apparecchio o di un mezzo di accertamento, quando dal contesto risulti che la Corte si riferiva genericamente alla categoria dei sistemi automatici di rilevazione a distanza.
  • Il ricorrente in revocazione deve allegare e dimostrare non solo l'asserita inesattezza percettiva, ma anche la sua decisività; in mancanza di specifiche allegazioni sul punto, il motivo è inammissibile.
  • Quando il motivo rescindente di revocazione è inammissibile, resta precluso l'esame delle domande o questioni riproposte in sede rescissoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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