Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/11/2019 n. 29634 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato improcedibile il suo ricorso per tardivo mancato deposito ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Ha dedotto un errore di fatto, poiché il ricorso era stato tempestivamente depositato il 18 settembre 2012, ma la cancelleria lo aveva erroneamente inserito nel fascicolo di un giudizio gemello. Nel giudizio rescissorio l'Agenzia ha inoltre censurato la sentenza della CTR per motivazione insufficiente e omessa valutazione degli indizi relativi al collegamento societario tra F. s.r.l. e altre società, collegamento che avrebbe impedito l'accesso ai contingenti tariffari agevolati. F. s.r.l. ha proposto ricorso incidentale, sostenendo la violazione del contraddittorio preventivo in materia doganale.

La decisione

La Corte ha accolto la revocazione, riconoscendo che l'erroneo inserimento del ricorso in altro fascicolo costituiva errore di fatto revocatorio non imputabile all'Agenzia. Ha quindi revocato l'ordinanza precedente. Nel giudizio rescissorio ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo gravemente carente la motivazione della CTR, che non aveva esaminato concretamente gli elementi indiziari raccolti dalla Guardia di Finanza né applicato correttamente il criterio della prova presuntiva. Ha rigettato il ricorso incidentale di F. s.r.l., ritenendo assicurato il contraddittorio preventivo mediante la consegna del processo verbale di constatazione e il decorso di oltre otto mesi prima dell'avviso di rettifica. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    Revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione.

    Consente di chiedere la revocazione di una decisione della Cassazione per errore di fatto, secondo i presupposti dell'art. 395 c.p.c.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

    L'errore revocatorio consiste in una svista percettiva evidente, decisiva e non oggetto di discussione tra le parti. La Corte ha interpretato la norma in senso costituzionalmente orientato, includendo anche gli atti tempestivamente depositati ma inseriti per errore della cancelleria in un diverso fascicolo.

  • Art. 369 c.p.c.

    Deposito del ricorso per cassazione.

    Il ricorso deve essere depositato tempestivamente presso la cancelleria della Corte di cassazione. L'onere è assolto dalla parte quando il deposito è regolarmente eseguito, anche se l'atto viene poi erroneamente collocato dalla cancelleria in altro fascicolo.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo previgente

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

    Nel caso esaminato, la CTR aveva omesso di valutare elementi indiziari decisivi e aveva motivato in modo apodittico, senza illustrare il percorso logico seguito.

  • Art. 2727 c.c.

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    La prova presuntiva richiede una valutazione concreta, complessiva e logicamente coerente degli indizi; non è sufficiente fondarsi sull'astratta possibilità di una diversa ricostruzione dei fatti.

  • Art. 402 c.p.c.

    Giudizio rescissorio conseguente alla revocazione.

    Dopo aver revocato la precedente decisione, la Corte ha esaminato il ricorso per cassazione originariamente non trattato.

  • D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11

    Disciplina del contraddittorio e degli avvisi di rettifica in materia doganale.

    Per gli avvisi anteriori alla riforma del 2012 costituisce disciplina speciale del contraddittorio preventivo doganale. Nel caso concreto il contraddittorio è stato ritenuto rispettato tramite la consegna del processo verbale di constatazione.

  • Art. 24 Cost.

    La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

    È stato richiamato per sostenere che gli errori organizzativi della cancelleria non devono determinare la perdita irrimediabile del diritto della parte a una decisione.

  • Art. 111 Cost.

    La giurisdizione si attua mediante il giusto processo.

    Ha orientato l'interpretazione della revocazione verso la tutela effettiva della parte diligente e contro conseguenze processuali sproporzionate derivanti da errori dell'ufficio.

  • Art. 6 CEDU

    Diritto a un equo processo davanti a un tribunale indipendente e imparziale.

    Richiamato quale parametro di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto a una pronuncia sulla propria impugnazione.

  • Regolamento (CE) n. 780/2003, artt. 9 e 10

    Disciplina dei contingenti tariffari e dei titoli AGRIM.

    Il collegamento tra società appartenenti a un medesimo gruppo può costituire ostacolo all'assegnazione delle quote agevolate; la mancata revoca amministrativa dei titoli non impedisce all'autorità doganale di accertare e riscuotere i maggiori dazi.

  • Regolamento (CE) n. 2454/1993, art. 143

    Regole sui rapporti e collegamenti tra imprese ai fini doganali.

    Rileva per valutare l'esistenza di legami societari ostativi all'accesso al beneficio tariffario.

Massime di principio

  • Se una parte deposita tempestivamente un atto presso la cancelleria competente e l'atto viene inserito per errore in un fascicolo diverso, il disguido non imputabile alla parte può integrare errore di fatto revocatorio, purché il deposito e la riferibilità dell'atto siano rigorosamente documentati.
  • La revocazione non serve a correggere errori di interpretazione o di valutazione giuridica, ma può correggere una svista percettiva evidente e decisiva risultante dagli atti del giudizio di cassazione.
  • Gli errori della cancelleria non devono tradursi automaticamente nella perdita del diritto a una decisione, soprattutto quando la parte ha adempiuto correttamente ai propri oneri processuali.
  • In materia doganale, l'autorità doganale conserva la competenza ad accertare e riscuotere i dazi anche se l'amministrazione competente non ha revocato i titoli di importazione agevolata.
  • Una motivazione giudiziale che richiami genericamente la documentazione senza confrontarsi con gli indizi decisivi e con il loro coordinamento logico è insufficiente e può comportare la cassazione con rinvio.
  • La prova presuntiva deve essere valutata attraverso un esame concreto, complessivo e argomentato degli indizi; non è sufficiente osservare che resta astrattamente possibile una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Per gli avvisi di rettifica doganale anteriori al 2012, il contraddittorio preventivo va valutato principalmente secondo la disciplina speciale dell'art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990; la consegna del processo verbale di constatazione può essere sufficiente a garantire il diritto di difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.