Cassazione Penale, Ordinanza n. 26245/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per una condotta di guida in stato di ebbrezza e senza patente, culminata in un incidente autonomo con lesioni personali a suo danno. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione su tre punti: 1) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, valorizzando la condotta susseguente al reato; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando il comportamento processuale e il modesto disvalore sociale del fatto; 3) mancata concessione di una pena sostitutiva, in particolare il lavoro di pubblica utilità, sostenendo la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati, rilevando che non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva evidenziato la pericolosità della condotta, l'assenza di elementi positivi per le attenuanti e la prognosi negativa sulla futura astensione dal reato ai fini della pena sostitutiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già vagliate e disattese in appello senza una critica analitica della motivazione impugnata. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha valorizzato la guida in stato di forte ebbrezza, senza patente, la reiterazione di condotte analoghe, le modalità della condotta e le conseguenze lesive dell'incidente. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte territoriale sulla mancanza di elementi positivi e sulla pericolosità del fatto. Quanto alla pena sostitutiva, ha condiviso la valutazione negativa fondata sulla capacità a delinquere e sulle modalità del fatto, evidenziando anche la questione della mancanza di procura speciale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta fattispecie, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata esclusa per la pericolosità della guida in stato di ebbrezza e senza patente, con esiti lesivi rilevanti.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi negativi ritenuti decisivi o la mancanza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli prospettati dalla difesa.
La concessione della pena sostitutiva resta rimessa a una valutazione giudiziale discrezionale ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto il diniego è stato giustificato dalla capacità a delinquere e dalla prognosi sfavorevole.
È la base dei giudizi di tenuità dell'offesa, di commisurazione della pena e di prognosi sulla sostituibilità della pena detentiva, con attenzione alle modalità del fatto e alla personalità del reo.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali segue quella al pagamento di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per escludere, in assenza di colpa, la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità; nel caso concreto la colpa non è stata esclusa.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta presenti elevata pericolosità concreta, desumibile da modalità esecutive, grado di colpevolezza e conseguenze dannose o pericolose, anche se non vi siano terzi coinvolti nell'evento.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è necessaria la valutazione di tutti gli indici dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente che il giudice dia conto di quelli ritenuti decisivi per escludere la tenuità dell'offesa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice individui elementi negativi rilevanti o rilevi l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare singolarmente ogni argomento difensivo.
- La concessione delle pene sostitutive è subordinata a una prognosi favorevole fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice può negarle se dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'imputato emerga una capacità a delinquere incompatibile con la sostituzione.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre doglianze già disattese in appello senza una specifica critica della motivazione impugnata.
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