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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18038/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2009 e 2010, emessi in via consequenziale rispetto a un accertamento effettuato nei confronti della società partecipata, sulla base della presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili. La CTP aveva accolto i ricorsi, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo operante la presunzione e irrilevanti gli estratti conto bancari prodotti dalla contribuente. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che gli avvisi a lei notificati fossero privi di adeguata motivazione perché recavano solo il numero dell'avviso emesso verso la società e non contenevano gli elementi essenziali dell'atto presupposto; inoltre evidenziava di aver cessato la propria partecipazione sociale prima della notifica dell'avviso alla società; 2) omesso esame circa la mancata notificazione alla contribuente dell'accertamento societario e la mancata allegazione/riproduzione negli atti a lei diretti dell'avviso notificato alla società; 3) violazione dell'art. 53 Cost., per asserita automatica imposizione tributaria senza giustificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri. Ha affermato che, nel caso di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta base partecipativa, se il socio è già receduto dalla compagine sociale al momento della notifica dell'atto a lui diretto, l'avviso che rinvii per relationem all'accertamento societario è nullo se non allega la documentazione richiamata o non ne riproduce i contenuti essenziali. Poiché gli avvisi notificati alla contribuente indicavano soltanto il numero degli avvisi emessi alla società e non riportavano gli elementi motivazionali essenziali dell'atto presupposto, la sentenza impugnata è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di merito sono state integralmente compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul diritto di difesa e sul contraddittorio.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul diritto di difesa.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul diritto di difesa.

  • art. 53 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la pretesa tributaria automatica e priva di giustificazione; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 7 L. 212/2000

    La Corte lo richiama, insieme all'art. 42 d.P.R. 600/1973, per affermare che l'atto deve essere adeguatamente motivato; se rinvia a un altro atto, occorre allegazione o riproduzione dei contenuti essenziali quando il destinatario non può agevolmente conoscere l'atto presupposto.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento, applicata nel senso che il rinvio per relationem all'atto societario richiede che il contenuto essenziale di quest'ultimo sia portato a conoscenza del destinatario dell'atto consequenziale.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui il socio di s.r.l. può consultare la documentazione sociale e conoscere gli atti che riguardano la società; tale ratio non vale però per il socio receduto.

  • art. 2261 c.c.

    Richiamato in via analogica per il diritto di controllo del socio sulla documentazione sociale, principio valorizzato dalla giurisprudenza sul socio ancora partecipe, ma non esteso al socio receduto.

  • art. 2320 c.c.

    Richiamato per escludere che il socio receduto abbia ancora accesso garantito alla documentazione sociale in base alle regole di controllo societario.

Massime di principio

  • Nel caso di accertamento tributario consequenziale nei confronti del socio di una società a ristretta base partecipativa, il rinvio per relationem all'accertamento emesso verso la società può soddisfare l'obbligo motivazionale solo se il socio sia ancora parte della compagine o comunque sia in condizione di conoscere agevolmente l'atto presupposto e la relativa documentazione.
  • Se tra il periodo d'imposta accertato e la notifica dell'atto al socio questi ha già receduto dalla società, viene meno la presunzione di facile conoscibilità dell'accertamento societario, sicché l'avviso notificato al socio deve contenere o allegare i contenuti essenziali dell'atto presupposto; in difetto, è nullo.
  • La legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio non esonera l'Amministrazione dall'onere di una motivazione effettiva dell'atto impositivo individuale, specie quando il destinatario non è più socio al momento della notifica.
  • Quando il vizio accolto è assorbente e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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