Cassazione Civile, Ordinanza n. 35806/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di azienda stipulato tra una società poi fallita e una società affittuaria. Nel giudizio di merito il tribunale aveva dichiarato scaduto il contratto, ordinando la restituzione del ramo d'azienda e la condanna dell'affittuaria al pagamento dei canoni e delle spese. In appello, la società affittuaria aveva riproposto, tra l'altro, una domanda riconvenzionale per il riconoscimento di un credito asseritamente maturato per interventi straordinari e urgenti eseguiti sull'immobile, chiedendo la compensazione con quanto eventualmente dovuto al fallimento. La corte d'appello ha dichiarato improponibile tale domanda riconvenzionale, ritenendo che ogni credito verso il fallimento dovesse essere accertato mediante verifica del passivo. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, sostenendo che il capo dispositivo che menzionava la compensazione fosse incompatibile con la dichiarazione di improponibilità della domanda riconvenzionale e con la motivazione della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha interpretato la parte del dispositivo relativa alla compensazione come mera riproduzione delle conclusioni formulate dall'appellante e non come un autonomo comando contraddittorio: la clausola sulla compensazione non attribuiva alcun effettivo accertamento del controcredito, ma andava letta come conseguenza del mancato riconoscimento della pretesa creditoria dedotta in via riconvenzionale. Ne è conseguito il rigetto del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la dedotta nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo è esclusa quando il dispositivo, letto complessivamente, risulti coerente con la motivazione.
art. 132, comma 2, nn. 4 e 5, c.p.c.
la sentenza deve contenere motivazione e dispositivo non intrinsecamente contraddittori; la censura di nullità è infondata se la lettura sistematica elimina l'apparente contrasto.
richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. a sostegno della doglianza sulla motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve consentire la comprensione della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e coerente con il dispositivo.
richiamato per la questione della compensazione, ma la corte d'appello ha escluso che il controcredito fosse spendibile fuori dalla verifica del passivo.
ogni credito verso il fallimento deve essere accertato con le forme della verifica dello stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando si denuncia la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, il giudice di legittimità deve leggere il provvedimento nel suo complesso: l'apparente antinomia non determina nullità se il significato complessivo è univoco e coerente.
- Una clausola del dispositivo che riproduca pedissequamente la richiesta di parte non va automaticamente intesa come statuizione autonoma, se dal contesto processuale e motivazionale emerge che essa è solo il riflesso della domanda proposta e della sua mancata accoglienza.
- Nel rapporto con una procedura fallimentare, il credito vantato verso il fallimento deve essere fatto valere secondo le forme di accertamento dello stato passivo; la mera deduzione di un controcredito in giudizio non basta se non risulta previamente accertato nei modi previsti dalla legge fallimentare.
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