Cassazione Civile, Ordinanza n. 08445/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela di un fallimento propose azione revocatoria ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c. per ottenere l'inefficacia di due atti di vendita immobiliare intervenuti tra la società poi fallita, in bonis, e una società acquirente, nonché di una successiva scrittura privata con cui quest'ultima si era impegnata a rivendere gli immobili a un'altra società. Il tribunale rigettò la domanda solo nei confronti della società subacquirente e l'accolse nei confronti della società acquirente, dichiarando inopponibili gli atti alla curatela. In appello la decisione fu riformata integralmente: la corte territoriale ritenne preclusa la questione del consilium fraudis per effetto di un giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio revocatorio riguardante un precedente contratto di leasing immobiliare tra alcune delle stesse parti. La curatela ricorse per cassazione denunciando: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudicato esterno non poteva estendersi a un diverso rapporto giuridico, diverso petitum e diversa causa petendi; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché nel presente giudizio erano stati dedotti elementi probatori e rapporti tra le società diversi e più articolati rispetto al giudizio definito con la sentenza passata in giudicato; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese. Le intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che non può operare il giudicato sul consilium fraudis quando i due giudizi concernano rapporti giuridici diversi, anche se tra parti in parte coincidenti; l'accertamento sull'elemento soggettivo della revocatoria deve infatti essere compiuto in relazione allo specifico atto di disposizione dedotto in giudizio, senza trasferire automaticamente l'esito di una precedente revocatoria avente ad oggetto un differente rapporto.
Norme richiamate
art. 66 L.F.
indicato come base dell'azione revocatoria proposta dalla curatela fallimentare.
norma sull'azione revocatoria ordinaria, richiamata per chiedere l'inefficacia degli atti di disposizione.
il giudicato sostanziale opera solo entro i limiti dell'identità di parti, petitum e causa petendi e del medesimo rapporto giuridico.
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per delimitare l'efficacia preclusiva del giudicato.
invocato per censurare la compensazione delle spese di lite.
richiamato per la fissazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione: per estendersi a un nuovo processo è necessaria l'identità di parti, petitum e causa petendi, oltre al riferimento al medesimo rapporto giuridico.
- In materia di revocatoria, l'accertamento del consilium fraudis deve essere compiuto con riferimento allo specifico atto di disposizione oggetto di impugnazione; non è consentito importare automaticamente un precedente accertamento negativo svolto su un diverso atto o su un diverso rapporto, anche se tra alcune parti vi sia coincidenza.
- Se nel giudizio successivo vengono dedotti fatti, collegamenti soggettivi e profili probatori diversi da quelli esaminati nel processo definito con sentenza passata in giudicato, la preclusione da giudicato esterno non è configurabile.
- La presenza di una parte non coincidente tra i due giudizi e la diversità del perimetro fattuale e probatorio impediscono di considerare coperto dal giudicato l'elemento soggettivo della revocatoria.
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