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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21831/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autore)

La controversia

La lite nasce dalla pubblicazione e vendita di un cofanetto contenente un DVD con la versione restaurata di un film e un CD con la sua colonna sonora. Gli attori in primo grado lamentavano la violazione dei diritti morali d'autore e dei diritti patrimoniali connessi alla produzione fonografica: sostenevano di essere, uno, coautore dei testi di accompagnamento, arrangiatore, direttore d'orchestra e produttore fonografico della colonna sonora, e, l'altra, titolare di diritti in quanto socia della società semplice di edizioni musicali. Chiedevano inibitoria, risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza e, in subordine, arricchimento senza causa. I convenuti contestavano le domande e proponevano riconvenzionali, rivendicando in sostanza la titolarità dei diritti e l’asserita natura derivativa o cessata dei diritti fatti valere dagli attori. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: errata qualificazione della figura di produttore fonografico; violazione delle norme sulla prova scritta della trasmissione dei diritti; nullità o carenza di causa della scrittura del 1974; erronea interpretazione di tale scrittura come perpetua; omessa pronuncia sull’estinzione dei diritti per decorso del termine; illegittima attribuzione di ulteriori somme per diritti di coautore e direttore d’orchestra; errata valutazione della revoca della dichiarazione di anonimato; omessa pronuncia e vizi motivazionali; e statuizioni sulle spese. Il ricorso dell’altro ricorrente riproponeva, in sostanza, le medesime contestazioni sulla paternità delle parti letterarie, sulla natura della documentazione SIAE, sulla non revocabilità della dichiarazione di non voler comparire, e sulla pretesa insussistenza di danno. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati, evidenziando che le censure tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che diverse questioni erano nuove o prive di specificità/autosufficienza. Ha inoltre affermato che la dichiarazione di non voler essere menzionato come autore è sempre revocabile e che, ai sensi dell'art.83 l.d.a., il direttore d'orchestra ha diritto all'indicazione del proprio nome sui supporti fonografici e videografici. I ricorsi riuniti sono stati quindi entrambi rigettati, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi, ha disatteso l’eccezione di improcedibilità, ha esaminato tutti i motivi e li ha ritenuti complessivamente infondati o inammissibili. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto, nei limiti già fissati dalla Corte d’appello, la titolarità dei diritti morali e patrimoniali in capo ai controricorrenti e la conseguente responsabilità della società ricorrente e dell’altro ricorrente per l’utilizzazione non autorizzata della colonna sonora. Il ricorso è stato dunque rigettato integralmente, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di lite in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    l’onere di deposito degli atti e documenti fondanti il ricorso è soddisfatto anche mediante produzione del fascicolo di parte o richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, restando fermo l’onere di specifica indicazione

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiede specifica indicazione degli atti, documenti e dati necessari al loro reperimento

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 78 l.d.a.

    nella versione applicabile ratione temporis identifica il produttore fonografico come chi provvede alla fabbricazione del disco originale mediante diretta registrazione dei suoni e delle voci; nella versione attuale come chi assume iniziativa e responsabilità della prima fissazione dei suoni

  • art. 110 l.d.a.

    la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, ma la norma non è stata violata dalla decisione impugnata

  • art. 2725 c.c.

    richiamato in relazione alla prova della trasmissione dei diritti e alla pretesa incompatibilità con la prova testimoniale

  • art. 1325 c.c.

    richiamato in tema di causa del negozio e dedotta nullità della scrittura del 1974, ritenuta questione nuova e comunque infondata

  • artt. 1362, 1366, 1371, 1375 c.c.

    invocati per contestare l’interpretazione della scrittura del 1974, ma la censura è stata ritenuta meramente rivolta al merito

  • artt. 119-122 l.d.a.

    invocati in subordine sulla durata/efficacia dei diritti di utilizzazione, ma senza superare l’interpretazione data alla scrittura del 1974

  • art. 75 l.d.a.

    richiamato per sostenere l’estinzione della licenza dopo trenta anni; la questione è stata superata dall’interpretazione della scrittura come ricognitiva e dallo ius superveniens

  • d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68

    la Corte richiama la modifica della durata dei diritti del produttore fonografico a 50 anni e ne valorizza l’efficacia normativa

  • artt. 180 e 73 l.d.a.

    richiamati per contestare l’attribuzione di somme a titolo di diritti economici da coautoria e direzione d’orchestra, censura respinta

  • artt. 20 e 10 l.d.a.

    sono indicati come fondamento del carattere assoluto e inalienabile del diritto morale d’autore

  • art. 21 l.d.a.

    l’autore di opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la propria qualità di autore; perciò l’originaria dichiarazione di non essere menzionato è sempre revocabile

  • art. 82 l.d.a.

    definisce gli artisti interpreti o esecutori, includendo il direttore d’orchestra tra i soggetti rilevanti

  • art. 83 l.d.a.

    il direttore d’orchestra e gli altri artisti interpreti/esecutori hanno diritto all’indicazione del nome nella comunicazione al pubblico e sui supporti contenenti la fissazione

  • art. 112 c.p.c.

    non ricorre omessa pronuncia quando la decisione impugnata comporti un rigetto implicito della questione o del motivo

  • art. 92 c.p.c.

    la regolazione delle spese segue l’esito della lite e il potere di rideterminarle in appello dipende dall’esito complessivo dell’impugnazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità, le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contestino la concludenza o la valutazione delle prove raccolte.
  • La deduzione di una questione nuova in cassazione è inammissibile se il ricorrente non dimostra, con specifico richiamo agli atti, di averla tempestivamente proposta nel giudizio di merito.
  • L'interpretazione degli atti negoziali compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, e il ricorrente deve indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo.
  • La dichiarazione con cui un autore di opera anonima o pseudonima chieda di non essere menzionato come autore è sempre revocabile, poiché il diritto morale di autore al disvelamento è assoluto e inalienabile.
  • Ai sensi dell'art. 83 l.d.a., il direttore d'orchestra e gli altri artisti interpreti o esecutori che sostengono le prime parti hanno diritto all'indicazione del nome sia nella comunicazione al pubblico sia sui supporti che fissano l'esecuzione, anche quando i supporti siano distinti ma commercializzati insieme.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda o eccezione sia incompatibile con la motivazione complessiva della decisione, così da risultarne un rigetto implicito.
  • Il potere del giudice d'appello di rideterminare le spese processuali va esercitato in relazione all'esito complessivo della lite; tuttavia solo la parte che abbia un concreto interesse può dolersi della relativa statuizione.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioniSpese di lite
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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