Cassazione Penale, Sentenza n. 9000/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità e la motivazione della determinazione delle pene accessorie comminate per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 l. fall.), sostenendo di non aver agito come amministratore di fatto ma solo come consulente; deduceva altresì vizi di motivazione relativi al discostamento dal minimo edittale e alla mancata considerazione dell'indulto (L. n.241/2006) e, con memoria successiva, la prescrizione del reato in ragione della valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche alla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello di Venezia, nel giudizio di rinvio (a seguito dell'annullamento parziale operato dalla Cassazione con sent. n.7223/2021), abbia adeguatamente motivato la rideterminazione delle pene accessorie (ridotte a tre anni) tenendo conto della declaratoria di incostituzionalità operata dalla Corte Costituzionale (sent. n.222/2018) e dei criteri giurisprudenziali successivi. Le censure del ricorrente sulla motivazione sono state giudicate generiche; la doglianza relativa all'indulto è stata ritenuta inammissibile sia perché proposta tardivamente in memoria sia perché l'indulto del 2006 non si applica alle pene accessorie in base all'art.174 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"; corretto dalla Corte Costituzionale in: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la formulazione che fissava automaticamente la durata a dieci anni; la modifica ha effetti sulla legalità della cornice edittale e ha imposto la rinnovata determinazione delle pene accessorie da parte del giudice del merito sulla base del criterio corretto.
Sentenza Corte Costituzionale n.222/2018
non è riportata integralmente nel provvedimento
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art.216 che prevedeva automaticamente la durata di dieci anni, imponendo che la durata sia 'fino a dieci anni' e determinando la necessità di riconsiderare le pene accessorie irrogate sulla base della nuova cornice edittale.
Criteri generali per la determinazione della pena (componenti e commisurazione), richiamati come parametro di valutazione dal giudice del merito nella determinazione delle pene accessorie.
Ulteriori criteri per la determinazione della pena, incluso il ruolo delle circostanze attenuanti/agggravanti; il giudice del merito deve motivare il discostamento rispetto ai parametri previsti.
Prevedeva il condono per determinate pene detentive e pecuniarie entro limiti predeterminati, ma non si applica alle pene accessorie per espressa previsione normativa (richiamata art.174 c.p.).
Esclude l'applicazione dell'indulto alle pene accessorie: l'indulto riguarda specificamente le pene detentive e alcune pecuniarie, non le pene accessorie come l'inabilitazione o l'incapacità a svolgere uffici direttivi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione relativi a inosservanza di norme di diritto e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente generiche o infondate.
Previsione che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui con corresponsione alla Cassa delle ammende di una somma per l'irritualità dell'impugnazione.
Giurisprudenza rilevante (Sezioni Unite e altre pronunce)
richiamate nel testo la Sez. U. n. 6240/2014 e la sentenza 'Suraci' delle Sezioni Unite
Fissano principi sul ruolo del giudice nel rideterminare le pene accessorie dopo la declaratoria di incostituzionalità e sul limite del sindacato di legittimità quando il giudice del merito discute compiutamente i criteri di determinazione della pena.
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità della cornice edittale che ha inciso sulla commisurazione della pena impone la rinnovata valutazione delle pene accessorie da parte del giudice del merito; la successiva determinazione non è automaticamente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Le pene accessorie (inabilitazione, incapacità a svolgere uffici direttivi) hanno funzione anche special-preventiva e il giudice del merito può determinarne la durata entro il nuovo limite legale in base ai criteri degli artt.132-133 c.p.; tale scelta discrezionale richiede motivazione specifica ma non obbliga a correlare automaticamente la durata della pena accessoria a quella della pena principale.
- Le censure generiche circa la mancata riduzione della pena o la 'mancata considerazione' di circostanze non sono sufficienti in Cassazione: è necessaria una concreta indicazione del vizio di diritto o di un'inconsistenza logico-motivazionale specifica.
- Le pretese di applicazione di benefici (es. indulto) devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di giudizio nei termini processuali ordinari; deduzioni tardive (depositate solo in memoria in Cassazione) sono spesso inammissibili.
- L'indulto del 2006 non si estende alle pene accessorie in forza dell'art.174 c.p.; pertanto la mera esistenza di un indulto non comporta automaticamente l'estinzione delle pene accessorie.
- La Cassazione non riesamina i fatti quando il giudice del merito ha dato adeguata motivazione sui criteri di gravità, capacità di delinquere e modalità operative del reato; la rilevanza di plurime operazioni fittizie e di distrazione patrimoniale giustifica una maggiore durata delle pene accessorie.
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