Cassazione Civile, Ordinanza n. 22794/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del suo socio illimitatamente responsabile. La corte d'appello aveva respinto il reclamo della società contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo non provata la non fallibilità: la società aveva prodotto solo le ultime tre dichiarazioni dei redditi e aveva richiamato un precedente rigetto di istanza di fallimento, mentre dai crediti insinuati nello stato passivo risultava un indebitamento superiore alla soglia prevista dall'art. 1, comma 2, l.fall. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 1, comma 2, l.fall., lamentando: 1) omessa o non corretta valutazione della documentazione prodotta per dimostrare i requisiti di non fallibilità; 2) erronea considerazione, ai fini della soglia di indebitamento, dei crediti insinuati tempestivamente e tardivamente nello stato passivo anziché della situazione esistente al momento della pronuncia di fallimento. La censura è stata giudicata anche genericamente cumulativa di vizi eterogenei e non supportata dalla riproduzione specifica dei documenti richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'onere di provare il mancato superamento dei limiti di fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. grava sul debitore, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale dell'assoggettamento a fallimento dell'imprenditore commerciale. Ha inoltre precisato che i bilanci degli ultimi tre esercizi sono mezzo di prova privilegiato ma non prova legale, e che, in mancanza dei bilanci, il debitore può ricorrere a mezzi alternativi. Nel caso concreto, la società non aveva prodotto i bilanci e il giudice di merito aveva valutato negativamente le sole dichiarazioni dei redditi e il precedente rigetto di un'istanza di fallimento. La Corte ha ritenuto che il ricorrente chiedesse in sostanza una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla soglia di indebitamento, ha ritenuto corretta la ricostruzione operata sulla base dello stato passivo e ha escluso vizi di omesso esame decisivo. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La prova del mancato superamento dei limiti dimensionali di fallibilità grava sul debitore; il superamento della soglia di indebitamento può essere accertato sulla base delle risultanze dello stato passivo.
art. 15, comma 4, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
I bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono un mezzo di prova privilegiato per dimostrare la non fallibilità, ma non una prova legale; in mancanza, sono ammessi mezzi alternativi.
art. 18 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato come norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 6 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato come norma che legittima l'iniziativa del creditore istante nella procedura fallimentare.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte rileva l'inammissibilità di una censura che cumuli in modo generico vizi eterogenei di violazione di legge e omesso esame del fatto decisivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure fondate su documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto né ne indica puntualmente localizzazione e produzione.
Richiamato per la memoria depositata nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di fallimento, l'onere di provare la non fallibilità dell'imprenditore grava sul debitore, poiché la regola è l'assoggettamento a fallimento e la non fallibilità costituisce eccezione.
- I bilanci degli ultimi tre esercizi sono un mezzo di prova privilegiato per dimostrare i requisiti dimensionali di non fallibilità, ma non equivalgono a prova legale; se mancano, il debitore può utilizzare anche mezzi di prova diversi.
- La censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito, perché ciò si traduce in una richiesta di nuovo esame del merito non consentita.
- Le doglianze fondate su documenti di merito devono rispettare l'onere di specifica indicazione e riproduzione del loro contenuto nel ricorso; altrimenti sono inammissibili per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- Ai fini del limite di indebitamento rilevante per la non fallibilità, è legittimo valorizzare le risultanze dello stato passivo, salvo che la parte deduca e dimostri specificamente l'omesso esame di risultanze decisive o l'utilizzo di fatti notori/personali non corretti.
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