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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14683/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da una banca, quale creditrice, per ottenere l'ammissione di crediti derivanti da due rapporti di conto corrente, due rapporti di conto anticipi e un mutuo fondiario. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per insufficienza documentale. Il tribunale aveva poi accolto solo in parte l'opposizione, ammettendo un importo chirografario e respingendo, tra l'altro, la pretesa relativa al mutuo fondiario per mancanza di prova dell'effettiva erogazione delle somme, ritenendo che la somma mutuata, essendo stata contestualmente costituita in deposito cauzionale infruttifero presso lo stesso istituto, non fosse entrata nella disponibilità giuridica della mutuataria. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1813 e 1814 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'erogazione risultava dal contratto di mutuo, dalla quietanza e dalla clausola di successiva costituzione in deposito cauzionale, senza necessità di provare anche l'inesistenza di fatti ostativi alla disponibilità delle somme; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 74 disp. att. c.p.c. e dell'art. 98 l.fall., per avere il giudice ritenuto tardiva la documentazione sull'accreditamento in conto corrente, mentre sarebbe stata tempestivamente prodotta; (3) violazione degli artt. 2697 e 2704 c.c. in relazione a un conto corrente ritenuto inopponibile per difetto di data certa, lamentando che il tribunale avrebbe dovuto valorizzare la documentazione già depositata e accertare l'anteriorità del rapporto bancario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che ai fini del perfezionamento del mutuo sia sufficiente la consegna anche in forma di disponibilità giuridica delle somme, senza che sia necessario dimostrare, oltre alla quietanza e alla documentazione dell'erogazione, anche l'assenza di fatti ostativi alla successiva utilizzazione del denaro. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, mentre il terzo è stato dichiarato inammissibile perché generico e diretto a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    Il mutuo si perfeziona con la consegna della cosa fungibile; il diritto alla restituzione presuppone l'acquisizione della disponibilità delle somme da parte del mutuatario.

  • art. 1814 c.c.

    La proprietà delle somme mutuate si trasferisce al mutuatario con la consegna, anche mediante disponibilità giuridica.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato per collegare la disponibilità giuridica delle somme all'acquisto della loro disponibilità da parte del mutuatario.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nei motivi per censurare la valutazione delle prove e della documentazione da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nei motivi per censurare la valutazione delle prove e della documentazione da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'erogazione del mutuo grava sulla banca mutuante; non incombe invece sulla banca la prova dell'inesistenza di fatti ostativi alla successiva utilizzazione delle somme.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla data certa del contratto di conto corrente ritenuto inopponibile.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro sulla produzione documentale nel procedimento di opposizione allo stato passivo.

  • art. 98 l.fall.

    Norma processuale richiamata per il giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare.

  • art. 99 l.fall.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la ritenuta tardività della produzione documentale.

Massime di principio

  • Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, la consegna della somma può realizzarsi non solo con traditio materiale, ma anche con l'acquisizione della disponibilità giuridica del denaro da parte del mutuatario.
  • L'onere probatorio del mutuante è assolto mediante la produzione dell'atto notarile di erogazione e quietanza, senza necessità di depositare anche gli estratti conto se la prova dell'erogazione risulta già documentalmente acquisita.
  • La circostanza che le somme mutuate siano, per accordo contrattuale, versate in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante non esclude di per sé l'effettiva erogazione del mutuo, se risulta l'uscita delle somme dal patrimonio della banca e la loro imputazione al mutuatario.
  • Una volta provata l'erogazione del mutuo, non grava sulla banca l'ulteriore onere di dimostrare l'inesistenza di fatti ostativi alla disponibilità delle somme da parte del cliente, altrimenti si determinerebbe un'ingiustificata inversione dell'onere della prova.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la sola ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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