Cassazione Penale, Sentenza n. 27149/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato anziano, in regime detentivo, affetto da plurime patologie gravi, deficit motori e cognitivi, per il quale era stato chiesto il differimento dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p. ovvero, in subordine, la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo le condizioni di salute compatibili con il carcere, sulla base della relazione sanitaria dell'istituto penitenziario e valorizzando anche la pericolosità sociale del condannato. Il ricorrente ha dedotto sei motivi: mancata considerazione di plurime criticità sanitarie e delle condizioni detentive concrete; omesso ricorso a consulenza tecnica d'ufficio; erroneo diniego di perizia medico-legale nonostante il contrasto tra relazioni di parte e relazione del carcere; travisamento della sentenza della Corte EDU che aveva accertato un trattamento inumano e degradante; motivazione illogica sull'adeguatezza dell'assistenza sanitaria e igienica in carcere; motivazione illogica sul giudizio di bilanciamento tra salute e pericolosità, ritenuta ancora elevatissima nonostante età avanzata, decadimento fisico e cognitivo. La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato perché il giudice di merito, pur avendo descritto un quadro patologico grave, non aveva svolto un adeguato approfondimento istruttorio sulle effettive condizioni attuali del condannato, sulla concreta assistenza intramuraria, sul decadimento cognitivo e sulla dignità della detenzione, e aveva escluso la necessità di perizia affidandosi anche a valutazioni non specialistiche della polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che, in presenza di un condannato molto anziano e gravemente malato, la verifica della compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione richiede una valutazione aggiornata dell'età, del declino fisico e cognitivo, e, se del caso, accertamenti specialistici o peritali; solo all'esito di tale approfondimento può essere compiuto il bilanciamento tra diritto alla salute e sicurezza collettiva. Il provvedimento impugnato è stato quindi censurato per carenze motivazionali e istruttorie.
Norme richiamate
disciplina il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità del condannato; la Corte ribadisce che presuppone una malattia grave tale da porre in pericolo la vita o da richiedere cure non facilmente attuabili in detenzione, con bilanciamento con la sicurezza collettiva.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
la detenzione domiciliare in tale forma mutua i presupposti del differimento facoltativo ex art. 147 c.p.; anche qui occorre verificare la compatibilità concreta delle condizioni di salute con la detenzione.
richiamato per distinguere il differimento obbligatorio, ritenuto non integrato nel caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
indica i vizi di legittimità dedotti nel ricorso, cioè violazione di legge e vizi della motivazione.
richiamato in relazione al procedimento di sorveglianza e ai poteri istruttori del giudice.
richiamato dalla difesa tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione di accoglimento.
richiamato per indicare gli strumenti di assistenza sanitaria utilizzabili in ambito penitenziario.
art. 3 CEDU
evocato dalla difesa e considerato nel bilanciamento, quale parametro sul divieto di trattamenti inumani o degradanti.
art. 27 Cost.
richiamato quale fondamento del principio di umanità della pena e della finalità rieducativa, rilevante nel bilanciamento con la sicurezza pubblica.
art. 32 Cost.
richiamato quale presidio costituzionale del diritto alla salute del condannato da bilanciare con le esigenze di sicurezza.
norma richiamata in chiusura per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena o della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, il giudice deve verificare se la malattia sia tale da porre in pericolo la vita, da determinare conseguenze gravemente dannose o da esigere cure non facilmente attuabili in stato di detenzione.
- La valutazione sulla compatibilità tra stato di salute e detenzione non può limitarsi all'accertamento astratto della disponibilità di cure in carcere, ma deve riguardare la concreta possibilità di assicurare al detenuto assistenza, terapia, igiene, mobilità e condizioni di vita dignitose all'interno dell'istituto.
- Quando il quadro clinico è complesso, grave o controverso, il giudice di sorveglianza deve disporre gli accertamenti specialistici necessari, inclusa la perizia medico-legale, se indispensabile per colmare incertezze sulle effettive condizioni attuali del condannato.
- Le valutazioni provenienti da personale non specialista non possono sostituire un accertamento medico specialistico sul decadimento cognitivo o sulla compatibilità sanitaria della detenzione, specie se la difesa allega patologie neurodegenerative o deficit funzionali rilevanti.
- Il giudice deve motivare in modo puntuale il bilanciamento tra diritto alla salute, dignità della detenzione e sicurezza collettiva, dando conto degli elementi attuali e non solo del passato penitenziario o della pericolosità storica.
- In presenza di un condannato molto anziano e gravemente malato, la verifica della compatibilità con la restrizione carceraria richiede una valutazione aggiornata dell'età, del declino fisico e cognitivo e delle effettive modalità di assistenza intramuraria.
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