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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21436/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'ammissione di un credito ipotecario vantato nei confronti di Vita Costruzioni S.r.l. ai sensi delle norme transitorie (art.1, comma 199, legge n.228/2012 e artt. 52 e 58 d.lgs. n.159/2011) riferendosi a un bene risultato definitivamente confiscato il 5 settembre 2019. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza perché ritenuta tardiva rispetto ai termini di decadenza (art.199 comma 1 e art.205 legge n.228/2012) e aveva altresì respinto la richiesta di rimessione in termini ex art.175 c.p.p., ritenendo che la società, con l'ordinaria diligenza e per la sua partecipazione a procedimenti civili/esecutivi e al fallimento della debitrice, avrebbe dovuto conoscere la definitività della confisca nei tempi utili per proporre l'insinuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile/respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo (forma del provvedimento: decreto vs ordinanza) e ha respinto gli altri motivi evidenziando l'incompatibilità logica della difesa che contemporaneamente dichiara di non aver mai avuto conoscenza della confisca e chiede al contempo la rimessione in termini. Richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. n.39608/2018), la Corte ha ricordato che il creditore può vincere la presunzione di conoscenza dimostrando la mancata effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento definitivo; in alternativa, se la conoscenza è intervenuta ma il termine è decorso, può chiedere la rimessione dimostrando causa non imputabile. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la partecipazione al fallimento e la chiusura del procedimento (per mancata attivo, gennaio 2020) consentivano di ritenere che la creditrice avesse o avrebbe dovuto avere conoscenza della definitività della confisca nei termini utili per l'insinuazione; quindi la domanda era tardiva e la rimessione in termini inapplicabile. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese processuali.

Norme richiamate

  • legge n.228 del 2012, art.1, comma 199

    "sei mesi dalla entrata in vigore della citata legge o, se intervenuta successivamente, dalla data della confisca definitiva"

    Stabilisce il termine di decadenza per l'insinuazione dei crediti: la presunzione di conoscenza del procedimento è semplice e può essere vinta dimostrando l'assenza di conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento definitivo.

  • legge n.228 del 2012, art.205

    Indica modalità transitorie legate alla decorrenza dei termini in caso di confisca intervenuta successivamente; concorre con l'art.199 a determinare la tempestività delle domande di ammissione.

  • legge n.228 del 2012, art.206

    Prevede le comunicazioni pubblicitarie (es. pubblicazione sul sito dell'Agenzia nazionale) che hanno funzione notiziale/agevolatrice ma la loro omissione non sospende né proroga automaticamente i termini di decadenza.

  • d.lgs. n.159 del 2011 (codice antimafia), artt. 52 e 58

    Riferi- mento generale alla disciplina dei beni sequestrati e confiscati; le norme richiamate qualificano i presupposti per l'ammissione dei crediti e la gestione dei beni confiscati.

  • art.175 cod. proc. pen.

    Consente la rimessione in termini per termini già decorsi quando la parte non ha potuto osservarli per causa a lei non imputabile; applicabile solo se il termine è effettivamente decorso e la parte aveva conoscenza del termine stesso ma è stata impedita per causa non imputabile.

  • art.666 cod. proc. pen.

    Norma sulla forma dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto che l'impiego della formula "decreto" invece di "ordinanza" non abbia di per sé leso le garanzie difensive se il contraddittorio è stato pienamente assicurato.

  • codice antimafia, art.64 comma 7

    Prevede la possibilità di chiusura anticipata del fallimento quando la confisca riguardi l'intero attivo della massa fallimentare; tale circostanza è stata considerata elemento che poteva rendere conoscibile la confisca ai creditori partecipanti al fallimento.

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n.39608/2018 (B.P.I. Italia spa)

    "l'art.175, comma 1, cod. proc. pen. si riferisce a termini comunque già decorsi..."

    Chiarisce il rapporto fra presunzione di conoscenza prevista dalla normativa transitoria e l'onere probatorio del terzo: il creditore può vincere la presunzione dimostrando la mancata conoscenza effettiva; la rimessione in termini è una tutela residuale solo se la conoscenza è dimostrata e si prova l'impossibilità non imputabile di agire nei termini.

Massime di principio

  • La presunzione di conoscenza del procedimento di prevenzione/ della confisca è 'semplice' e può essere superata se il creditore dimostra di non averne avuto conoscenza effettiva; basta dedurla e provarla al giudice del merito.
  • La comunicazione pubblica prevista dall'art.206 (es. pubblicazione sul sito dell'Agenzia) ha funzione notiziale e agevolativa: la sua assenza non prolunga automaticamente i termini di decadenza.
  • La rimessione in termini ex art.175 c.p.p. è utilizzabile solo se il termine è già decorso e la parte dimostra di non aver potuto agire per causa non imputabile; non è compatibile con una difesa che sostenga contemporaneamente di non aver mai avuto conoscenza del provvedimento.
  • La partecipazione a procedure fallimentari o ad altri giudizi relativi al debitore, soprattutto quando il bene confiscato figura nell'attivo, può far ritenere che il creditore abbia avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della confisca, incidendo sulla tempestività della domanda di ammissione.
  • La forma del provvedimento (decreto vs ordinanza) non invalida automaticamente il provvedimento se è stato assicurato il contraddittorio e la motivazione è congrua.
  • In situazioni analoghe, il creditore deve scegliere coerentemente la linea difensiva: o dedurre e provare la mancata conoscenza effettiva (per ottenere ammissione oltre la presunzione), oppure ammettere la conoscenza e richiedere la rimessione provando la causa non imputabile della tardività.

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