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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino nei confronti di un amministratore di condominio per l'appropriazione indebita di euro 3.036,97, somma della quale aveva il possesso in ragione dell'incarico. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata considerazione, da parte del giudice di appello, di argomentazioni difensive ritenute decisive; in particolare, sosteneva di aver documentato che le somme erano state destinate al pagamento di bollette elettriche in favore di Sorgenia; 2) violazione di legge e del principio del contraddittorio, deducendo che una memoria difensiva depositata il 03/09/2025 in vista dell'udienza cartolare del 17/09/2025 non sarebbe stata conosciuta dalla Corte d'appello, che avrebbe deciso sulla base del materiale già noto senza considerare i nuovi elementi; 3) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione, assumendo che i fatti fossero risalenti al periodo 23/08/2013-23/09/2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: quanto al dedotto omesso esame della memoria difensiva, ha osservato che la sentenza impugnata aveva comunque preso in considerazione gli importi delle bollette richiamate dalla difesa, e che in ogni caso i documenti allegati alla memoria non potevano essere acquisiti automaticamente in appello, specie in un giudizio cartolare, dovendo l'acquisizione avvenire nel contraddittorio tra le parti; quanto alla pretesa lesione del contraddittorio, ha escluso un vulnus processuale censurabile. È stato ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché il termine di prescrizione dell'appropriazione indebita era stato correttamente individuato dalla Corte territoriale nel momento di cessazione della carica di amministratore (dicembre 2017), da cui decorrevano gli ordinari termini di prescrizione, ulteriormente aumentati per la sospensione ex lege 103/2017 e per altri periodi sospensivi indicati nella sentenza impugnata, sicché la prescrizione non era maturata né alla data della decisione di appello né alla data della pronuncia di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 234 c.p.p.

    Nel giudizio di appello non opera un'automatica acquisibilità dei documenti prodotti dalla difesa; la loro acquisizione richiede il rispetto del contraddittorio.

  • art. 526 comma 1 c.p.p.

    L'utilizzazione di documenti/prove in appello è subordinata alla loro legittima acquisizione nel contraddittorio tra le parti, pena inutilizzabilità.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato per il termine ordinario di prescrizione applicabile al reato contestato.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato per l'effetto delle cause di sospensione/interruzione sulla durata della prescrizione.

  • ex lege 103/2017

    Richiamata per il periodo di sospensione del corso della prescrizione computato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello i documenti prodotti dalla difesa non sono automaticamente acquisibili: anche in assenza di una rinnovazione istruttoria formale, l'acquisizione deve comunque avvenire nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
  • In presenza di giudizio cartolare, la memoria difensiva depositata in replica alle conclusioni del pubblico ministero non può fondare l'acquisizione di documenti se l'altra parte non è più posta in condizione di interloquire.
  • Ai fini della prescrizione del delitto di appropriazione indebita commesso da un amministratore, il momento consumativo coincide con la cessazione della disponibilità qualificata del bene, e non con il mero arco temporale in cui le condotte di gestione si sono protratte.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere sommati ai termini ordinari anche i periodi di sospensione applicabili; se il termine non è maturato alla data della decisione impugnata o a quella di legittimità, il motivo è infondato.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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