Cassazione Civile, Ordinanza n. 29385/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Gambia aveva chiesto protezione internazionale dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ritenendo non efficacemente attaccate le argomentazioni del primo giudice. In cassazione il richiedente ha proposto un unico motivo, denunciando omesso esame di fatti decisivi e violazione/falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che non fossero stati adeguatamente valutati la credibilità del suo racconto, la situazione di violenza e instabilità in Gambia e il suo percorso di integrazione in Italia. Il ricorso però non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè l'inammissibilità dell'appello per mancata specificità dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure formulate investivano il merito del diniego di protezione, ma non colpivano la motivazione decisiva della sentenza di appello, fondata sull'inammissibilità del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. Nulla sulle spese, poiché il Ministero non si è difeso nel giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
I motivi denunciati dal ricorrente sono stati ritenuti inammissibili perché non pertinenti rispetto alla ratio della decisione impugnata.
La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, non essendo state adeguatamente aggredite le argomentazioni del Tribunale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni di merito non decise in modo diretto dal giudice di appello.
- La censura ex art. 360 c.p.c. è improduttiva quando contesta il mancato accoglimento della domanda senza aggredire la autonoma decisione di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. costituisce una statuizione autonoma che deve essere specificamente censurata in cassazione; in difetto, il ricorso non può essere scrutinato nel merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto della ricorrenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Come è indicizzato
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