Cassazione Civile, Ordinanza n. 14432/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società fornitrice aveva chiesto l’insinuazione al passivo del fallimento di una società debitrice per un credito complessivo derivante da plurime forniture di merci e documentato da fatture, ritenendo di vantare un importo molto superiore a quello riconosciuto in sede di opposizione ex art. 98 l.f. Il giudice di merito aveva ammesso solo una parte del credito, ritenendo provate forniture per un importo determinato e detraendo una somma di euro 110.000,00 già ricevuta dalla ricorrente dal consorzio garante cui la debitrice era affiliata. Nel ricorso per cassazione la fornitrice ha denunciato: errata interpretazione e falsa applicazione di norme di diritto per erronea lettura della documentazione in atti; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; contraddittorietà della motivazione del decreto; mancata ammissione dei mezzi istruttori sul contenuto di una scrittura del 16.6.2017, che la ricorrente assumeva non contestata e rilevante per dimostrare il credito residuo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione di merito della documentazione e delle prove già apprezzate dal tribunale, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che nel procedimento di verifica del passivo il giudice può rilevare d’ufficio le questioni attinenti all’accertamento del credito e alla verifica dei fatti e delle prove. È stata reputata inammissibile anche la doglianza sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese; la ricorrente è stata condannata ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende, oltre agli ulteriori oneri di legge ex d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 98 L.F.
Norma richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso o ammesso solo in parte.
art. 99 L.F.
Richiamato dalla ricorrente nel delineare il contenuto dell’opposizione al passivo e la relativa prova del credito.
La Corte esclude la sua violazione, affermando che nel procedimento di verifica del passivo il giudice può rilevare d’ufficio le questioni attinenti all’esistenza del credito e alla prova dei fatti costitutivi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato formalmente prospettato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la Corte ha ritenuto che in realtà celasse una censura di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per osservare che l’unico possibile sindacato sulla valutazione di fatto sarebbe stato il vizio motivazionale nei ristretti limiti di legge, peraltro non dedotto.
Norma richiamata per la proposta di definizione anticipata e la successiva decisione conforme del collegio.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste dell’errore di diritto, chieda in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei documenti compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione sull’attendibilità, concludenza e sufficienza delle prove, nonché la scelta delle risultanze ritenute decisive, appartiene in via esclusiva al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione tipizzato dalla legge.
- Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare il giudice può accertare d’ufficio l’esistenza del credito e valorizzare le risultanze istruttorie acquisite, senza che sia configurabile una violazione dell’art. 112 c.p.c. per il solo fatto che l’accertamento prescinda dalle allegazioni della curatela.
- La mancata ammissione di mezzi istruttori rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione, salvo specifiche violazioni dei limiti legali alla valutazione delle prove.
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