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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17430/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, definito con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e il difetto di accertamento del reato sotto il profilo soggettivo. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore ha anche trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso qualificandosi come procuratore speciale, ma tale rinuncia non è stata presa in considerazione perché agli atti mancava la documentazione comprovante la detta qualifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel patteggiamento, non è deducibile con ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge fondato sulla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    è la fattispecie incriminatrice oggetto dell'imputazione, ma il merito non viene riesaminato per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte afferma che, nel patteggiamento, non è deducibile in cassazione la censura relativa alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    norma interpretata come disposizione che limita tassativamente l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole violazioni di legge in essa indicate

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    richiamata come fonte di introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod."

    principio di diritto richiamato dalla Corte a fondamento dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per censurare la sentenza con riferimento alla sola mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi di violazione di legge espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La disciplina dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ha carattere tassativo: i motivi deducibili avverso la sentenza di applicazione della pena sono circoscritti alle sole violazioni di legge previste dalla norma.
  • La rinuncia al ricorso da parte del difensore può essere valutata solo se risulta in atti la prova della qualità di procuratore speciale, non essendo sufficiente la mera allegazione della qualifica.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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