Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8277 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza n. 116/15/10 dell’8 novembre 2010 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato la legittimità dell’avviso comunale per maggiore imposta di pubblicità 2006. Con il primo motivo ha contestato il criterio di calcolo degli interessi, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina introdotta dall’art. 1, commi 165 e 171, della L. n. 296/2006, anziché l’art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione della maggiorazione del 100% all’intera superficie del grande poster superiore a 8,5 mq, sostenendo che le maggiorazioni dovessero applicarsi progressivamente per scaglioni e invocando il principio di progressività dell’art. 53 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: la società non ha riportato né indicato adeguatamente l’avviso di accertamento, il suo contenuto relativo agli interessi e la sede processuale in cui era stato prodotto; non era quindi possibile verificare il criterio concretamente applicato. La Corte ha inoltre rilevato che il Comune sosteneva di avere già applicato la disciplina della L. n. 296/2006 e che l’eventuale richiamo della CTR all’art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993 sarebbe stato irrilevante se il calcolo dell’avviso era comunque conforme a legge. Il secondo motivo è stato respinto nel merito: per la pubblicità con superficie superiore a 8,5 mq la maggiorazione del 100% si applica all’intera superficie, non soltanto alla porzione eccedente la soglia, perché la tariffa è commisurata all’efficacia pubblicitaria del messaggio complessivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge; non è disposto rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 12, comma 4

    Partendo da tale presupposto, il Legislatore ha perciò previsto l'applicabilità di una superiore tariffa, che dipendendo dalla maggiore attitudine propagandistica del messaggio, deve necessariamente riferirsi a quest'ultimo nella sua interezza. E' quindi, la totalità della superficie che va maggiorata e non le sue singole parti eccedentarie che, di per sè considerate, non avrebbero del resto alcun autonomo valore.

    Quando la superficie complessiva del mezzo pubblicitario supera 8,5 mq, la maggiorazione del 100% si applica alla superficie totale del messaggio, non con un calcolo progressivo per scaglioni.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione è richiamata quale base del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge. Il primo motivo non ha superato il vaglio di ammissibilità perché la censura non era specifica e autosufficiente rispetto al contenuto dell’atto e ai fatti necessari per verificare l’errore denunciato.

  • Legge n. 296/2006, art. 1, commi 165 e 171

    La società invocava questa disciplina per il calcolo degli interessi e ne sosteneva l’applicabilità ai rapporti tributari pendenti. La Corte non ha deciso in astratto la questione interpretativa, poiché la carenza di specificità del ricorso impediva di accertare quale criterio fosse stato effettivamente applicato nell’avviso; ha rilevato, inoltre, che il Comune affermava di averla già osservata.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 23

    La norma era stata indicata dalla CTR in relazione a interessi e sanzioni, ma la Corte ha ritenuto non verificabile, per l’inadeguatezza del ricorso, se l’avviso avesse effettivamente applicato il criterio contestato. L’eventuale richiamo della norma da parte della CTR non avrebbe comunque determinato l’illegittimità dell’avviso se il calcolo comunale era conforme alla disciplina applicabile.

  • Costituzione, art. 53

    La ricorrente ha invocato il principio di progressività per sostenere il calcolo a scaglioni. La Corte ha respinto la censura, confermando l’interpretazione dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993: la maggiorazione dipende dalla dimensione e dall’efficacia del messaggio considerato unitariamente.

Massime di principio

  • Per contestare in cassazione il calcolo degli interessi contenuto in un avviso tributario, occorre indicare e riprodurre in modo specifico gli elementi dell’atto e precisare dove e quando sia stato prodotto nel giudizio di merito; senza tali informazioni, il motivo può essere dichiarato inammissibile perché non verificabile.
  • Per la pubblicità soggetta alla tariffa prevista dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, il superamento della soglia di 8,5 mq comporta la maggiorazione del 100% sull’intera superficie del messaggio, non soltanto sulla parte eccedente.
  • La contestazione della motivazione giuridica della sentenza non basta a ottenere l’annullamento dell’atto quando il criterio concretamente applicato dall’amministrazione risulta conforme alla disciplina vigente; è necessario dimostrare, con dati e documenti verificabili, l’effettivo errore nel calcolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.